Sospensione scolastica sproporzionata se non si valuta il ravvedimento operoso (TAR Lombardia n. 1077 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari scolastiche, la pubblica amministrazione deve procedere a un apprezzamento complessivo e prudente di tutti gli elementi della fattispecie, senza incorrere in una sproporzione della sanzione rispetto ai fatti addebitati. Viola il principio di proporzionalità l’irrogazione della medesima sospensione a due studenti che abbiano tenuto condotte di diverso peso, specie quando uno di essi abbia per primo riconosciuto l’errore con un ravvedimento operoso. La valutazione del comportamento, invece, rientra nell’ampia autonomia decisionale del consiglio di classe, che risponde alla funzione di formazione globale dell’istituzione scolastica.
Il Fatto
Nel corso del consiglio di classe di una seconda classe di un istituto tecnico, un rappresentante di classe ha rivolto, con il sostegno della compagna anch’essa rappresentante, un’osservazione su presunti atteggiamenti ambigui di un docente. Il giorno successivo la studentessa ha inviato al dirigente e ai professori una nota nella quale ha preso le distanze dalle parole usate dal compagno, ha riconosciuto di essersi lasciata intimidire e ha chiesto scusa al docente e al corpo docente.
Avviato il procedimento disciplinare, il consiglio di classe ha applicato a entrambi gli studenti la sospensione di quindici giorni, a partire dall’anno scolastico successivo, e alla studentessa è stato attribuito il voto di condotta “sei”. I genitori hanno impugnato la sanzione, il voto e, con motivi aggiunti, la nota con cui il dirigente ha indicato che la conversione della sanzione non prevede la frequenza delle lezioni.
La Motivazione della Corte
Il ricorso introduttivo, nella parte relativa alla sanzione disciplinare, è fondato. Il Collegio ricostruisce la condotta della studentessa e rileva che questa ha sostenuto le dichiarazioni del compagno, ma per prima e tempestivamente ne ha ammesso l’erroneità: un ravvedimento operoso non valutato in modo corretto in sede di irrogazione.
Il principio di proporzionalità è violato sotto un duplice profilo. Da un lato non è stato ponderato il differente ruolo della studentessa rispetto al compagno, che aveva preso la parola e la cui responsabilità è decisiva per la verbalizzazione delle accuse. Dall’altro risulta irragionevole applicare la medesima sanzione a posizioni diverse. Il Collegio richiama il principio generale, valido anche in ambito scolastico, secondo cui la P.A. deve procedere a un apprezzamento complessivo e prudente di tutti gli elementi della fattispecie, senza incorrere in sproporzione: sul punto cita Cons. Stato n. 6794 del 2002, n. 7185 del 2019 e n. 1326 del 2011.
Non è invece fondata la censura sulla violazione delle garanzie partecipative. Nel procedimento è stata offerta piena possibilità di contestare gli addebiti, esporre le difese e produrre documenti, con audizione nel consiglio di classe del 22 maggio 2024, alla presenza di entrambi i genitori.
L’impugnazione del voto di condotta è infondata. L’art. 7 del d.P.R. n. 122/2009 attribuisce al consiglio di classe ampia autonomia decisionale nella valutazione del comportamento, in funzione della formazione globale dello studente. La studentessa non ha mai negato la condotta tenuta, sicché il voto ha tenuto conto delle conseguenze delle sue azioni, con richiamo a TAR Campania n. 6508 del 2018.
In accoglimento parziale, il provvedimento sanzionatorio è annullato, fatti salvi i poteri dell’istituto di applicare una nuova sanzione. I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, venuto meno l’oggetto dell’impugnazione. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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