Ottemperanza al giudicato e base di calcolo onnicomprensiva del risarcimento (C.G.A.R.S. n. 1002 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica se l’amministrazione abbia dato corretta e completa esecuzione al giudicato, assumendo a parametro vincolante i criteri di quantificazione fissati dal giudice ordinario. Ove la sentenza da eseguire individui la base di calcolo del risarcimento nella retribuzione onnicomprensiva, comprensiva di tutte le voci accessorie e della tredicesima mensilità, ed escluda i periodi di assenza, i conteggi che si discostino da tali criteri sono errati e integrano inesecuzione. La circostanza che l’amministrazione abbia liquidato correttamente le spettanze di alcuni soli destinatari del medesimo giudicato conferma l’esigibilità dei criteri e l’erroneità dei diversi calcoli applicati agli altri. Accertata l’inerzia, il giudice riforma la sentenza di primo grado, assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Gli appellanti, già ricorrenti dinanzi al TAR Sicilia – Catania, avevano chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, n. 2063 del 2021, che aveva riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in percentuale del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo, con esclusione dei periodi di assenza.

Il TAR, con la sentenza n. 211 del 26 gennaio 2023, aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che l’azienda ospedaliera avesse integrato i conteggi con una successiva deliberazione e che la contestazione dei ricorrenti fosse generica, tanto più che le precisazioni dell’amministrazione non erano state contestate. Gli appellanti censurano la mancata applicazione della base di calcolo onnicomprensiva e deducono il trattamento riservato ad altre due lavoratrici destinatarie del medesimo giudicato, liquidate in conformità ai criteri richiesti. L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello fondato. La sentenza n. 2063 del 2021 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale quantificandolo in misura pari al 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto per tempo nel periodo di effettiva presenza presso l’unità operativa, con esclusione dei periodi di assenza per ferie, maternità o altra legittima ragione di sospensione, e dal maggio 2019 in misura pari al 5% del medesimo trattamento.

Da tale perimetrazione il giudice di appello ricava tre corollari vincolanti: la base di calcolo è costituita non dalla retribuzione netta, ma da quella onnicomprensiva, inclusiva di tutte le voci accessorie; nella base va computata anche la tredicesima mensilità; non si tiene conto dei periodi di assenza dal lavoro. Si tratta di criteri fissati dal giudice ordinario, che segnano il confine dell’esecuzione e che l’amministrazione non può rimodulare.

Su questa base la parte appellante ha fondatamente contestato i conteggi elaborati nella delibera n. 1573 del 2022 dell’azienda ospedaliera, deducendone l’erroneità per mancata corretta esecuzione del giudicato. La censura non è generica come ritenuto dal primo giudice, perché individua con precisione il criterio disatteso e la sua incidenza sul risultato.

Assume rilievo, inoltre, il trattamento riservato ad altre due lavoratrici destinatarie del medesimo giudicato, alle quali l’azienda ha erogato le somme in puntuale applicazione della sentenza del Tribunale di Catania e negli esatti termini della pretesa azionata nel presente giudizio di ottemperanza. La circostanza dimostra che i criteri sono eseguibili e che i diversi conteggi applicati agli appellanti sono errati.

In riforma della sentenza di prime cure, l’azienda ospedaliera è condannata a dare corretta esecuzione al giudicato entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di perdurante inerzia, all’esecuzione provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale o in un dirigente suo delegato, con insediamento ed esecuzione nei successivi centoventi giorni. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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