Fotovoltaico, incentivi rimodulabili anche senza clausola di modifica unilaterale (Cons. Stato n. 1002 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici, disposta dall’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, non viola i principi euro-unitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, né gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali. Il diritto a percepire gli incentivi in misura immutata per l’intera durata della convenzione non costituisce posizione giuridica acquisita, riguardando incentivi previsti ma non ancora dovuti. L’assenza, nelle convenzioni stipulate anteriormente al 31 dicembre 2012, di un’espressa clausola di modifica unilaterale non è elemento determinante: il rapporto è modulabile dal legislatore per ragioni di interesse generale, in un sistema di sostegno non obbligatorio e sempre modificabile.
Il Fatto
Quattro società titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW, ammesse alla tariffa incentivante sulla base di convenzioni ventennali stipulate con il Gestore Servizi Energetici, impugnavano davanti al TAR Lazio la rimodulazione degli incentivi introdotta dall’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014 e dai decreti ministeriali attuativi del 16 e 17 ottobre 2014. Il ricorso collettivo lamentava, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale e convenzionale della disciplina.
Il TAR respingeva il ricorso. Le società proponevano appello deducendo tre motivi: contrasto con il diritto euro-unitario e con la sentenza della Corte di Giustizia del 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18; motivazione apparente sulle verifiche in concreto richieste dal giudice europeo; erronea condanna alle spese invece della compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il quadro consolidato. La Corte costituzionale n. 16/2017 ha escluso profili di incostituzionalità dell’art. 26, comma 3, del d.l. n. 91/2014, qualificando l’intervento come rispondente a un interesse pubblico di equo bilanciamento tra sostegno alle rinnovabili e sostenibilità dei costi a carico degli utenti. La modifica non è stata imprevedibile né improvvisa: un operatore prudente e avveduto avrebbe potuto considerare la temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno.
La Corte di Giustizia, con la sentenza del 15 aprile 2021, ha confermato la compatibilità euro-unitaria. Gli Stati membri non sono obbligati ad adottare regimi di sostegno e restano liberi di modificarli o sopprimerli. Quanto all’art. 17 CDFUE, il reddito futuro è tutelato solo se già percepito, oggetto di credito certo o assistito da legittimo affidamento: le misure non sono retroattive, incidendo solo sugli incentivi non ancora dovuti. Quanto all’art. 16 CDFUE, le tariffe non costituiscono risorse liberamente disponibili.
Il punto centrale dell’appello riguarda le convenzioni anteriori al 31 dicembre 2012, prive di clausola di modifica unilaterale. La Corte ritiene la censura infondata, in linea con Cons. Stato, Sez. VI, n. 9111 del 13 novembre 2024 e con Cons. Stato n. 9306 del 26 novembre 2025. Tali convenzioni si limitavano a fissare le condizioni pratiche di erogazione di incentivi assegnati con provvedimento amministrativo e ben potevano essere rimodulate al mutare del quadro normativo. L’assenza della clausola non assume rilievo determinante: il contenuto non va valutato isolatamente, ma nel complesso sistema dei regimi incentivanti, non obbligatori e sempre modificabili.
Il secondo motivo è disatteso: il TAR ha svolto le verifiche richieste dal giudice europeo con congrua motivazione. Il terzo è respinto richiamando Cass. civ., Sez. III, n. 24197 del 2025: la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per ragioni di equità.
Nota della Redazione
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