La società in house che adotta l’atto di conguaglio è legittimata passiva (Cons. Stato n. 10030 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La società in house che, in forza del disciplinare di affidamento, ha svolto l’intera attività istruttoria del procedimento ed ha adottato congiuntamente all’ente locale il provvedimento di determinazione del conguaglio degli oneri concessori è titolare di un interesse sostanziale proprio alla difesa in giudizio dell’atto e va considerata legittimata passiva nel ricorso proposto dall’interessato, senza che possa essere estromessa. L’esercizio delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo acquista rilievo esterno quando sfocia in un atto provvedimentale, e la responsabilità per i danni verso terzi radica l’interesse a contraddire. La clausola che riserva all’ente locale la difesa giurisdizionale dei procedimenti legittima il ricorrente ad agire anche nei soli confronti del Comune, ma non impone l’estromissione della società che abbia adottato un atto a rilevanza esterna. Nelle controversie sul contributo di urbanizzazione, aventi ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito, l’Ente strumentale che ha condotto l’accertamento possiede un interesse proprio a contraddire, quale soggetto dotato di soggettività autonoma rispetto all’Amministrazione procedente, che resta titolare del provvedimento finale.
Il Fatto
Il contribuente e la società proprietaria dell’immobile impugnavano davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui Roma Capitale, unitamente alla società in house interamente partecipata, aveva determinato in oltre 54.000 euro la somma dovuta a conguaglio per il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, relativo al cambio di destinazione d’uso di un immobile da rifugio antiaereo a magazzino. I ricorrenti chiedevano anche la declaratoria di avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono.
Il TAR respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società e, nel merito, accoglieva il motivo secondo cui il cambio di destinazione era avvenuto nell’ambito della medesima categoria funzionale, senza aggravamento del carico urbanistico, rilevando l’omessa valutazione in concreto da parte dell’Amministrazione. La società ha proposto appello, dolendosi in via principale della propria estromissione e, in subordine, della fondatezza delle censure accolte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva non merita accoglimento: la società appellante ha manifestato la volontà di coltivare il giudizio per ottenere una pronuncia di merito, ma i motivi dell’appello sono diretti sostanzialmente a contestare la propria legittimazione. Il dato decisivo è che l’atto impugnato risulta adottato congiuntamente dalla società e da Roma Capitale.
La società svolge servizi strumentali di supporto tecnico-amministrativo, attività strettamente necessaria per le finalità istituzionali dell’ente e rientrante nel perimetro dell’art. 4 d.lgs. n. 175/2016. Il disciplinare le impone piena responsabilità per completezza e correttezza delle prestazioni e la manleva dell’ente da pretese risarcitorie di terzi. Da qui il Collegio ricava che l’impegno di servizio, esponendo la società alla responsabilità diretta verso terzi, radica già di per sé un interesse sostanziale alla difesa in giudizio dei provvedimenti da essa emanati.
L’esercizio delle funzioni di supporto acquista quindi rilievo esterno. La clausola della convenzione che riserva a Roma Capitale l’adozione degli atti e la difesa giurisdizionale nei confronti dei terzi legittima il ricorrente ad agire nei soli confronti del Comune, che risponde della legittimità dei provvedimenti finali. Tuttavia essa non consente di estromettere la società, soggetto formalmente distinto, una volta che questa abbia adottato un atto provvedimentale a rilevanza esterna, sia pure sottoscritto insieme all’ente.
Il Collegio dà continuità all’indirizzo secondo cui la controversia sulla spettanza e liquidazione del contributo di urbanizzazione ha ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito, azionabile nei termini di prescrizione e non di annullamento. Quando l’ammontare contestato è frutto dell’attività di accertamento di un Ente strumentale, questi possiede un interesse proprio a contraddire, in quanto soggetto responsabile dell’accertamento e dotato di soggettività autonoma rispetto all’Amministrazione procedente. Sussiste dunque un interesse specifico in capo alla società, responsabile dell’accertamento insieme al Comune. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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