Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 528 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è accolto quando risulti l’inadempimento dell’Amministrazione e la mancata contestazione dello stesso. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) decorre dalla notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante come domicilio digitale dell’Amministrazione. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di condannare l’Amministrazione al pagamento di una somma di danaro per il ritardo, liquidata negli interessi legali maturati tra la notificazione e l’adempimento, anche tardivo, o l’esecuzione sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 446/2024 del 29 ottobre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile la Carta docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con le medesime regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo di € 2.000,00.
L’interessata ha rappresentato che la decisione era rimasta ineseguita malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia in data 9 maggio 2025. Ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione l’accredito della somma sulla carta elettronica del docente e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza, disciplinato dagli art. 112 e seguenti cod. proc. amm., alla luce di quanto dedotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi.
Il giudice ha verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine è maturato a seguito della notificazione della sentenza avvenuta in data 5 novembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, qualificato come domicilio digitale idoneo allo scopo. Sul punto la decisione richiama espressamente una serie di precedenti conformi dei tribunali amministrativi regionali.
Accogliendo la domanda, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, senza alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Tribunale ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è individuato nella notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure in quello dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del Commissario. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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