Consolidamento del titolo INDIRE e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 10467 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, medio tempore, ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, rendendo superfluo l’esame del ricorso. La conclusione dei percorsi INDIRE, condizionata alla rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero e al conseguente ottenimento del titolo abilitante, determina il consolidamento della posizione del docente nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 71/2024. La soccombenza virtuale, desumibile dai motivi di ricorso e dagli esiti della vicenda, giustifica la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite anche a fronte della declaratoria di cessazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente inserita con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso ADSS, sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, era stata esclusa da tali graduatorie in conseguenza del rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Avverso il decreto di esclusione prot. n. 8825 del 25/06/2025, la ricorrente aveva proposto ricorso, ottenendo prima la misura cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 732/2025, e successivamente il reinserimento nelle GPS ad opera del medesimo TAR, in accoglimento dell’istanza cautelare nel presente giudizio.
Nelle more del giudizio, la ricorrente aveva partecipato ai percorsi INDIRE di formazione e abilitazione, conclusi con esito positivo. Tali percorsi prevedevano quale presupposto di ammissione la rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rinuncia che la ricorrente aveva prodotto in giudizio. Con memoria del 22 aprile 2026, la parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo ottenuto il titolo e maturato il vantaggio a permanere nelle GPS.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, Sezione Quarta Bis, ha rilevato l’integrale soddisfacimento della pretesa azionata dalla ricorrente. Il Collegio ha osservato che la docente, avendo concluso con esito positivo i percorsi INDIRE, ha ottenuto il titolo abilitante e, in forza della disciplina di cui all’art. 7, comma 2-bis, del d.l. n. 71/2024, ha visto consolidarsi la propria posizione all’interno delle graduatorie provinciali per le supplenze. Detto consolidamento, unitamente all’intervenuta efficacia delle graduatorie per il biennio di riferimento e all’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, ha reso ininfluente l’esito del giudizio rispetto alla posizione sostanziale della ricorrente.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., è stata pertanto pronunciata, non residuando alcun interesse concreto e attuale alla decisione del merito del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna in capo all’amministrazione, richiamando il principio della soccombenza virtuale. Tale conclusione è stata motivata sulla base dei motivi di ricorso e degli esiti complessivi della vicenda, dai quali è emerso che l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere la spettanza della pretesa sin dall’origine, atteso che la posizione della docente è risultata consolidata per effetto del superamento del percorso INDIRE e della rinuncia al titolo estero. Le spese sono state liquidate in misura forfetaria in euro 1.500,00, oltre alla refusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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