Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del diniego Resto al Sud (TAR Puglia n. 68 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando il provvedimento impugnato sia stato annullato in autotutela e la parte ricorrente abbia espressamente dichiarato, in memoria o in udienza, di non avere più interesse alla decisione nel merito. L’annullamento in autotutela dell’atto lesivo elimina la res controversa, rendendo superfluo l’esame delle censure proposte. La pronuncia di cessazione della materia del contendere non richiede l’adesione delle altre parti costituite, essendo sufficiente la mancata opposizione alla richiesta. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della sopravvenienza che ha determinato l’esito del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni relative alla misura “Resto al Sud”, contraddistinto dal prot. RSUD0059729, unitamente al preavviso di rigetto del 09.10.2025 e agli atti connessi, chiedendone la sospensione dell’efficacia. Il ricorso era notificato a Invitalia Spa — quale soggetto gestore della misura — e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si costituiva in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il ricorrente proponeva inoltre istanza di riesame in autotutela del 04.11.2025, rimasta senza riscontro.
La Motivazione della Corte
All’esito della camera di consiglio, il TAR ha preso atto della memoria depositata dal ricorrente, con la quale la difesa dichiarava che il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela. Tale evenienza, comportando l’eliminazione dell’atto lesivo, aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito, configurandosi la cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha ritenuto che nulla ostasse alla richiesta di parte ricorrente, non opposta dall’unica parte costituita. In accoglimento dell’istanza, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha disposto la compensazione delle spese di lite, senza provvedere sulle spese nei confronti di Invitalia, non costituita in giudizio.
La pronuncia è stata resa in forma sintetica, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., previo avviso alle parti. Il Collegio ha altresì ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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