Soccorso istruttorio doveroso prima del diniego di sanatoria edilizia (Cons. Stato n. 10041 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità edilizia, ove l’amministrazione nutra dubbi sulla completezza della documentazione prodotta a sostegno dell’istanza, essa non può rigettare la domanda in via definitiva adducendo una mera carenza documentale. Il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 6 l. n. 241/1990 costituisce istituto generale del procedimento amministrativo e impone all’ente, prima del diniego, di porre l’istante in condizione di integrare quanto necessario a dimostrare la sussistenza dei presupposti della domanda. Il diniego che si limiti a rilevare il difetto probatorio senza indicare le concrete ragioni del contrasto con la disciplina urbanistica invocata è affetto da difetto di motivazione e va annullato, con conseguente onere di riesame attraverso la previa richiesta di integrazione documentale.
Il Fatto
Il proprietario di un complesso immobiliare impugnava l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune e, in via derivata, il successivo diniego di accertamento di conformità. Il diniego riguardava, tra l’altro, gli ampliamenti volumetrici realizzati sull’edificio principale per ricavare servizi igienici, che l’istante assumeva conformi alla disciplina derogatoria del regolamento edilizio comunale.
Il TAR Toscana, con la sentenza appellata, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e respingeva le ulteriori censure, ritenendo che il Comune si fosse limitato a prendere atto della mancanza della documentazione necessaria a dimostrare le condizioni di ammissibilità degli ampliamenti. La parte privata proponeva appello, dolendosi del travisamento dei fatti e dell’erronea individuazione della ragione del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’appello sotto un profilo assorbente: l’erroneità della sentenza laddove ha rigettato il dedotto difetto di motivazione sulla scorta della ritenuta carenza documentale del presupposto indicato.
Il diniego si fondava sul presunto contrasto tra l’intervento e l’art. 39 del Regolamento Edilizio, che consente addizioni volumetriche per servizi igienici anche in deroga agli indici di fabbricabilità. Il rigetto, però, non indicava le concrete ragioni di tale contrasto, limitandosi a rilevare la carenza documentale.
La Corte esamina la disposizione regolamentare: l’addizione volumetrica è ammessa solo ove non sia possibile ricavare l’adeguamento all’interno dell’unità immobiliare e non ricorra alcuno dei casi elencati dalla norma. La relazione tecnica allegata all’istanza richiamava espressamente la sussistenza dei presupposti dell’art. 39 del R.E.
Da qui il principio: a fronte di eventuali dubbi del Comune circa l’effettiva ricorrenza di tali presupposti, assume rilievo preminente l’onere di richiedere l’integrazione documentale, senza poter attribuire carattere preliminare, formale ed ostativo all’inversione dell’onere probatorio. In un doveroso rapporto di reciproca buona fede procedimentale, l’amministrazione — titolare primaria del potere ermeneutico della disciplina urbanistica — è tenuta, prima del rigetto definitivo, a porre l’istante in grado di integrare quanto necessario.
Il Collegio ribadisce che il soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 è istituto generale del procedimento amministrativo, con massima applicazione al di fuori dei procedimenti comparativi, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 8083 del 2023. L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con onere di riesame mediante la previa richiesta di integrazione documentale; le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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