Silenzio-assenso non si forma senza documentazione essenziale per l’istruttoria (Cons. Stato n. 10043 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso si forma solo quando l’istanza sia corredata di tutti gli elementi necessari a consentire all’amministrazione l’accertamento della spettanza del bene della vita. Ove manchi un documento essenziale, tale da rendere impossibile la valutazione, l’assenso tacito non viene ad esistenza: si configura un’ipotesi di inesistenza e non di mera illegittimità dell’atto tacito. Ne deriva che l’amministrazione non esercita alcun potere di autotutela quando nega l’autorizzazione, non essendo sorto alcun provvedimento favorevole da annullare. La comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 è validamente effettuata presso la sede legale dell’impresa quando l’istanza sia stata presentata dal titolare in tale qualità.

Il Fatto

Il titolare di una società attiva nel settore dei carburanti presenta al Comune un’istanza di autorizzazione per ampliare un impianto di distribuzione già esistente, con aggiunta di erogazione di GPL e ricarica elettrica. Il Comune rende un parere favorevole con prescrizioni; tra queste, l’acquisizione dell’assenso della società titolare dell’autorizzazione dell’impianto preesistente, dal cui accesso l’area progettata dipendeva.

Non ottemperando l’istante a tale condizione, il Comune adotta il definitivo diniego dell’autorizzazione. Il ricorrente impugna dinanzi al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che con sentenza n. 2839 del 21 dicembre 2021 dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e rigetta i motivi aggiunti. Propone appello, deducendo l’omessa valutazione dei documenti e la formazione del silenzio-assenso ex art. 1, comma 3, d.lgs. n. 32/1998.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale: se la domanda di autorizzazione, non espressamente riscontrata nel termine di novanta giorni, possa considerarsi accolta per silentium. L’appellante sostiene la natura autonoma dell’intervento e l’assenza di difformità urbanistiche, tali da rendere l’istanza ab initio completa.

La Sezione ricostruisce la natura dell’intervento: il progetto è funzionale alla stazione di servizio preesistente e l’accesso all’area avviene necessariamente attraverso di essa. La prima prescrizione del parere comunale — l’assenso della società titolare dell’impianto esistente — riguarda quindi un elemento essenziale per l’assentibilità del progetto, perché incide sulle possibilità stesse della sua realizzazione.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 11203 del 2023), la Corte ribadisce che il silenzio-assenso può formarsi solo quando l’istanza sia completa degli elementi occorrenti alla valutazione della P.A. Se l’istante, con il proprio comportamento, ha impedito il compiuto accertamento della spettanza del bene, l’assenso tacito non si forma: si ha inesistenza e non illegittimità.

Da ciò deriva l’infondatezza delle censure sulla violazione del d.lgs. n. 32/1998 e della legge regionale n. 6/2006, nonché di quelle sull’asserito uso illegittimo del potere di autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, inconfigurabile in assenza di un provvedimento tacito da annullare. Quanto al preavviso di rigetto, la comunicazione risulta regolarmente effettuata presso la sede legale dell’impresa e il diniego ha carattere vincolato. Nessuna violazione dell’ordinanza cautelare, che aveva disposto solo il riesame. Gli atti prodotti in giudizio, successivi al diniego, non ne provano l’illegittimità e valgono al più come nuova istanza. L’appello è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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