La sospensione della licenza ex art. 100 TULPS è misura autonoma e preventiva, non sanzione accessoria (TAR Lombardia n. 2795 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio pubblico disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e dell’art. 12 del D.L. n. 14/2017 costituisce una misura di prevenzione e non una sanzione amministrativa accessoria. Essa non presuppone l’inoppugnabilità dell’ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria principale, né è esclusa dal pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981. La violazione reiterata delle ordinanze sindacali adottate ex art. 50, commi 5 e 7, TUEL rappresenta uno dei possibili presupposti di fatto, mentre il potere questorile resta autonomo, discrezionale e ancorato alla sussistenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un esercizio pubblico in Milano, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la sospensione della licenza per tre giorni, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 12 del D.L. n. 14/2017, a seguito dell’accertamento di tre violazioni dell’ordinanza sindacale n. 41/2021 in materia di orari di somministrazione e uso dei plateatici, commesse tra giugno e novembre 2024.
La ricorrente lamentava la natura accessoria del provvedimento, la carenza dei presupposti, il difetto di motivazione e istruttoria, nonché la violazione dell’art. 16 della legge n. 689/1981 per essere intervenuto il pagamento in misura ridotta. Proponeva altresì questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 del D.L. n. 14/2017 e domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la rilevanza della questione di costituzionalità, ritenendo la norma non manifestamente infondata. Il D.L. n. 14/2017 ha introdotto un modello di sicurezza urbana integrato tra Enti locali e Stato, che non esclude l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza quando i profili di pericolo trascendono la dimensione locale.
Nel merito, il TAR ha ricostruito l’istituto di cui all’art. 100 T.U.L.P.S., evidenziando come la sospensione sia ancorata a tre fattispecie tipiche: tumulti o gravi disordini, abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, pericolo per l’ordine pubblico, la moralità o la sicurezza dei cittadini. La lettura combinata con l’art. 12 del D.L. n. 14/2017 impone di qualificare la misura come autonoma e cautelare, non subordinata alla definitività della sanzione pecuniaria principale.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 3422 del 2024, secondo cui la sospensione è misura di prevenzione, con finalità dissuasiva, censurabile solo per macroscopici vizi di travisamento, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione. Ha inoltre precisato che il pagamento in misura ridotta non integra acquiescenza idonea a escludere la rilevanza della reiterata violazione ai fini della misura questorile, richiamando il Cons. Stato, Sez. II, n. 3325 del 2026.
Quanto alla motivazione, il Collegio ha ritenuto l’atto proporzionato alla gravità dei fatti, non rilevando l’erronea indicazione dell’ordinanza n. 12/2024 nel terzo verbale, attesa la rilevanza della condotta oggettivamente accertata di inosservanza degli orari. La legittimità del provvedimento ha comportato il rigetto anche della domanda risarcitoria, difettando il requisito del danno ingiusto.
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Nota della Redazione
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