Ammonimento per violenza domestica sufficiente anche un solo fatto grave (TAR Liguria n. 1004 del 17.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento per violenza domestica di cui all’art. 3 d.l. n. 93/2013, convertito in legge n. 119/2013, ha natura di misura di prevenzione e soggiace a un regime probatorio meno rigoroso di quello penale: non occorre la piena prova dei reati presupposti, ma è sufficiente che dall’attività investigativa emergano elementi indiziari attendibili sul fatto violento e sulla sua attribuzione. Il potere questorile non presuppone la reiterazione delle condotte né la produzione del perdurante stato di ansia o di paura propri degli atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen.; è sufficiente un solo fatto, purché connotato da gravità, integrante uno dei reati richiamati dalla norma. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta illogicità, al travisamento o alla sproporzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva intrattenuto una relazione sentimentale con una donna, interrotta il 7 aprile 2024. Il 16 aprile 2024 si recava presso l’abitazione della ex compagna per ottenere la restituzione delle chiavi e della carta di credito. La donna apriva solo parzialmente la porta, rifiutando di riceverlo; il ricorrente, con un calcio alla porta, entrava nell’appartamento, litigava con lei e la afferrava per la gola spingendola contro il muro. Una pattuglia della Polizia di Stato interveniva sul posto e segnalava i fatti alla Questura.

Avviato il procedimento, il Questore acquisiva le dichiarazioni del ricorrente e quelle dell’ospite presente nell’appartamento, quindi con verbale del 4 dicembre 2024 disponeva l’ammonimento ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Liguria, che ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza del 4 luglio 2025, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta due censure connesse: la violazione dell’art. 3 d.l. n. 93/2013 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. Il ricorrente sosteneva che l’aggressione non era avvenuta e che il teste aveva escluso sue intenzioni violente.

Il Collegio ricorda che l’ammonimento per violenza domestica è misura di prevenzione e non sanzione: la giurisprudenza, richiamata anche nelle pronunce dello stesso TAR, esige solo elementi probatori attendibili e non la piena prova dei reati. La valutazione del Questore è ampiamente discrezionale, con sindacato limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti, irragionevolezza o sproporzione.

Nel caso concreto gli elementi sono stati correttamente acquisiti: la segnalazione della pattuglia, le dichiarazioni del ricorrente e del testimone oculare. La scelta di privilegiare la versione del teste è razionale, perché si tratta di soggetto terzo, non legato sentimentalmente alla donna e non ostile, avendo egli escluso intenti maneschi. Tali profili favorevoli potranno rilevare in sede di revoca dopo il triennio, ma non eliminano il fatto violento del 16 aprile 2024, correttamente accertato.

Quanto alla pretesa necessità di una pluralità di episodi e dello stato di ansia, la censura è infondata. Il Tribunale distingue l’ammonimento per stalking, introdotto dall’art. 8 d.l. n. 11/2009, da quello per violenza domestica: quest’ultimo prescinde dalla richiesta della vittima, opera su segnalazione non anonima, anche in presenza di querela e anche per un solo episodio grave. Il fatto contestato non integra gli atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen., ma le percosse di cui all’art. 581 cod. pen., per le quali non servono reiterazione né stato di ansia.

Infine, le doglianze sull’abuso di alcool e sull’uso indebito della carta di credito da parte della donna sono irrilevanti: anche se dimostrate, non giustificherebbero la violenza. Il ricorrente avrebbe potuto bloccare la carta, cambiare la serratura o richiedere tutela alle autorità. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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