Giudizio di ottemperanza per accredito carta docente (TAR Campania n. 579 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. All’Amministrazione inottemperante va ordinata l’esecuzione del giudicato nel termine fissato dal giudice. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. L’incarico di commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha azionato davanti al TAR Campania il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1359/2024, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 1000.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione in data 07.03.2025 e non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 12.03.2025. Poiché il Ministero è rimasto inadempiente, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di provvedere, la nomina del commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza azionata, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione intimata di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Il TAR ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando a sostegno C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese.
Quanto ai termini, la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel fascicolo telematico, con l’apposito modulo firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato.
Il Collegio ha inoltre disposto, a carico dell’Amministrazione e a favore del ricorrente, il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso, restando onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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