Sanzione ART per inottemperanza agli obblighi informativi del gestore di trasporto pubblico (TAR Piemonte n. 520 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la proposta di impegni disciplinata dall’art. 13 del regolamento sanzionatorio approvato con delibera n. 15/2014 richiede, a pena di inesistenza, la forma scritta trasmessa all’indirizzo PEC istituzionale, nonché contenuti dettagliati con indicazione dei costi e dei tempi di attuazione. La dichiarazione orale con cui l’operatore prospetti in audizione il futuro adeguamento alle misure di regolazione non integra una proposta di impegni e non determina l’interruzione del procedimento sanzionatorio. L’ottemperanza intervenuta in corso di procedimento, e sollecitata dall’avvio dello stesso, non elide la tardività dell’adempimento rispetto al termine fissato dalla misura 8.1 dell’allegato A alla delibera n. 28/2021. La graduazione della sanzione ex art. 11 l. n. 689/1981 va parametrata agli obblighi di servizio assunti dall’operatore, non all’estensione territoriale del bacino.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il trasporto pubblico locale in una parte della provincia di Reggio Calabria, in qualità di azienda aderente alla società consortile affidataria del servizio per conto della Regione.
A seguito di rilievi sul proprio sito web, l’Autorità avviava nei confronti della società un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 37, comma 3, lettera i), d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011, per inottemperanza alle misure 3.3, 3.4 e 8.1 dell’allegato A alla delibera n. 28/2021. La società rappresentava in più occasioni di essere in corso di adeguamento e chiedeva un confronto. L’Autorità accertava l’inottemperanza e irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria di 22.500,00 euro, riducendo l’importo base di 30.000,00 euro per le azioni di attenuazione. Rigettata l’istanza di annullamento, la società proponeva ricorso per annullamento o, in subordine, rideterminazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso sostiene l’illegittimità della delibera perché assunta in violazione degli artt. 13 e seguenti del regolamento sanzionatorio e dell’art. 37, comma 3, lettera i): la società ritiene di aver ottemperato prima della comminazione e qualifica la propria dichiarazione resa in audizione come proposta di impegni, con conseguente dovere dell’Autorità di interrompere il procedimento.
Il Collegio respinge la censura sul piano formale. L’art. 13 citato impone che la proposta di impegni sia formulata per iscritto “a pena di inesistenza” e trasmessa alla PEC istituzionale. La verbalizzazione di dichiarazioni orali non equivale alla manifestazione formale richiesta; il verbale, inoltre, è atto dell’Autorità e non della parte.
Anche sul piano del contenuto la tesi non regge. L’art. 14 del regolamento dichiara irricevibile la proposta che non contenga in dettaglio gli obblighi assunti e i costi e tempi di attuazione; l’art. 16, comma 4, lettera b), la dichiara inammissibile se consiste nel mero adempimento dell’obbligo contestato. La società si è limitata a prospettare l’adempimento degli obblighi di cui si contestava la violazione, senza impegni ulteriori. Manca dunque alcuna fase sub-procedimentale idonea a interrompere il meccanismo sanzionatorio.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 37, comma 3, lettera i), l. n. 214/2011, il Tribunale osserva che la norma demanda all’Autorità il potere di irrogare una sanzione pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato nei casi di inottemperanza agli ordini e alle misure dalla stessa disposti. La circostanza che le misure dovessero essere recepite entro il 1° gennaio 2022 e che l’adeguamento sia intervenuto oltre due anni dopo, per di più stimolato dall’apertura del procedimento, lascia integrare la tardività dell’adempimento.
Il secondo motivo censura la graduazione della sanzione sotto il profilo della proporzionalità. Il Collegio ritiene che l’Autorità abbia esercitato il potere sanzionatorio nel rispetto dei parametri dell’art. 11 l. n. 689/1981 e dell’art. 25 del regolamento. La gravità va valutata in rapporto agli obblighi di servizio assunti a monte, con possibile incidenza sull’intero bacino di utenza, poiché la violazione lede il diritto all’informazione dei passeggeri. Il grado di colpevolezza e le condizioni economiche dell’agente sono stati considerati, come attesta la riduzione di 7.500,00 euro. La doglianza sulla componente reddituale estranea alla gestione caratteristica non supera il vaglio, utilizzando l’Autorità anche il fatturato del 2021, ritenuto allineato. La sanzione resta ampiamente entro la soglia massima di legge. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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