Ottemperanza e Carta docente: ministero inadempiente e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1438 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce inadempimento dell’amministrazione la mancata esecuzione, nel termine di legge, di una sentenza passata in giudicato che riconosca il diritto del docente alla Carta elettronica. In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di protratta inerzia. L’attività commissariale non è compensabile, poiché rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica della disciplina di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Una docente chiedeva l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Crotone, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo di euro 500,00 per ciascuna annualità. La sentenza, notificata all’amministrazione e completa di codice fiscale e annualità, era passata in giudicato, ma il ministero non aveva dato esecuzione al pagamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria ha rilevato la mancata costituzione del Ministero e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. Ha pertanto ritenuto fondata l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accogliendo il ricorso per l’ottemperanza. La decisione ordina all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro sessanta giorni dalla notifica, e per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina sin d’ora un dirigente del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, quale commissario ad acta, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.

Il Collegio ha precisato che le spese per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, richiamando l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001 e la sua applicabilità per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro. Ha quindi condannato il ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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