Payback dispositivi medici: inammissibili le censure contro gli atti presupposti non impugnati (TAR Liguria n. 1005 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il fornitore di dispositivi medici che contesti il meccanismo del payback deve impugnare, insieme al provvedimento regionale applicativo, gli atti amministrativi generali presupposti che ne fissano tetti di spesa, criteri di ripartizione e modalità procedurali. Il decreto regionale che recepisce i valori degli scostamenti definiti in sede ministeriale si limita a un’operazione di calcolo tecnico, priva di margine discrezionale, e non è autonomamente censurabile per vizi derivati. Le questioni di legittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo, essendo di portata generale, vanno rivolte contro gli atti presupposti. La disciplina del payback supera il vaglio di costituzionalità sotto i profili della capacità contributiva, della riserva relativa di legge, della retroattività e dell’affidamento.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, che le aveva posto a carico la somma di € 13.038,61 quale quota di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito in legge n. 125/2015.

La ricorrente ha dedotto cinque motivi: illegittimità costituzionale ed eurounitaria del meccanismo, con violazione degli artt. 3, 23, 53 e 117 Cost. e degli artt. 16 e 52 CDFUE; contrasto con la riserva di legge; irragionevolezza e lesione dell’affidamento; invalidità derivata dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019; vizi del D.M. 6 luglio 2022 e carenze istruttorie. Si sono costituiti la Regione Liguria e i Ministeri della Salute e dell’Economia, eccependo l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi e, in parte, il quinto, per omessa impugnazione davanti al TAR Lazio degli atti amministrativi generali presupposti: l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019, che ha fissato i tetti di spesa nel 4,4% dei fabbisogni sanitari regionali; il D.M. 6 luglio 2022, che ha quantificato gli sfondamenti e le quote di ripiano; il D.M. 6 ottobre 2022, sulle modalità procedurali.

Il decreto regionale impugnato, recependo i valori e i criteri definiti in sede ministeriale, si limita a calcolare gli importi dovuti da ciascun fornitore: le censure di portata generale e i vizi di legittimità per derivazione andavano perciò indirizzati contro gli atti presupposti, congiuntamente al provvedimento applicativo. Il Collegio richiama, per casi identici, il T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, sez. I, n. 222 del 2023 e il T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, n. 121 del 2023.

Nel merito, il Collegio dà atto che la Corte costituzionale n. 140 del 22 luglio 2024 ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità sull’art. 9-ter: il meccanismo non è irragionevole né sproporzionato, configura un contributo solidaristico giustificato dall’esigenza di tutelare la salute in una congiuntura economica critica; rispetta la riserva relativa di legge ex art. 23 Cost., individuando soggetti e oggetto della prestazione imposta; non ha portata retroattiva, essendo l’obbligo noto fin dal 2015; non lede l’affidamento, avendo le sopravvenienze natura solo procedimentale.

Quanto al quinto motivo, i criteri di compartecipazione sono fissati dall’art. 9-ter, commi 9 e 9-bis, e dagli atti generali, sicché la Regione non era tenuta a riportarli nella comunicazione di avvio. Gli enti sanitari hanno certificato il fatturato lordo annuo; l’amministrazione ha verificato la coerenza con il conto economico regionale e ha calcolato la quota in base all’incidenza percentuale del fatturato sulla spesa totale. I documenti istruttori erano pubblicati sul sito istituzionale.

Il ricorso è quindi parzialmente inammissibile e, per il resto, rigettato, ferma la rideterminazione dell’importo ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e della Corte costituzionale n. 139 del 2024. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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