L’autotutela del CSM non richiede la comunicazione individuale e il limite dimensionale dell’autorelazione non è sanzionato con l’inammissibilità (TAR Lazio n. 10693 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui il CSM annulla in autotutela il conferimento di un ufficio direttivo ha contenuto immediatamente lesivo e deve essere impugnata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, senza attendere l’emanazione del decreto di recepimento. Il successivo d.P.R. di nomina svolge mera funzione di esternazione del deliberato del Consiglio, sicché la sua mancata comunicazione individuale non incide sull’efficacia della delibera né fa riespandere i termini di impugnazione. Il limite dimensionale dell’autorelazione previsto dal bando per il conferimento di uffici direttivi non è presidiato dalla comminatoria di inammissibilità, sicché l’eccedenza non comporta l’esclusione del candidato ma l’applicazione del limite alla parte eccedente ovvero l’invito a ridurre la scheda solo se necessaria. La valutazione comparativa del CSM, ancorata agli indicatori del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, non è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità se sorretta da motivazione non illogica, anche quando la preferenza sia accordata al candidato con maggiore esperienza semidirettiva rispetto a chi ha svolto funzioni direttive di fatto. Non è configurabile affidamento incolpevole quando il magistrato nominato sia consapevole della pendenza di un ricorso avverso la propria nomina e dell’esistenza di un precedente contrario del giudice d’appello.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato nominato il 5 febbraio 2025 dal CSM Presidente del Tribunale di Treviso all’esito di una procedura da cui era stata esclusa per eccedenza dimensionale dell’autorelazione la controinteressata, veniva privato dell’incarico con delibera del 30 aprile 2025 con cui il CSM, adeguandosi al principio espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1673/2025, annullava in autotutela la propria precedente delibera, dichiarava ammissibile la domanda della controinteressata e riapriva la procedura. All’esito del rinnovato procedimento, il Plenum, in situazione di parità di voti tra le due proposte, nominava la controinteressata ai sensi dell’art. 47, comma 5, del Regolamento interno, in forza del criterio della migliore collocazione in ruolo.
Il ricorrente impugnava la delibera di autotutela e quella di nomina della controinteressata, oltre ai decreti presidenziali di recepimento, deducendo l’inammissibilità della domanda della rivale, l’illegittima valorizzazione di esperienze descritte nelle pagine eccedenti l’autorelazione e l’irragionevolezza della valutazione comparativa. Proponeva altresì domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento ingenerato dalla presa di possesso dell’ufficio, poi revocata pochi giorni dopo l’insediamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il ricorrente era venuto a conoscenza della delibera di annullamento d’ufficio del 30 aprile 2025 in data 5 maggio 2025, avendo sottoscritto per presa visione la relativa comunicazione indirizzatagli nella qualità di Presidente del Tribunale; il ricorso, notificato il 30 ottobre 2025, è pertanto irricevibile per tardività. La delibera ha prodotto lesione immediata nella sfera giuridica del destinatario, privandolo di un incarico già attribuito, e non è configurabile la lesione differita invocata dal ricorrente.
Quanto alla delibera di nomina della controinteressata, il primo motivo — l’inammissibilità della domanda per eccedenza del limite di dieci facciate — è inammissibile perché la valutazione di ammissibilità è contenuta nella delibera del 30 aprile 2025, non tempestivamente impugnata, e non può essere rimessa in discussione impugnando l’atto successivo che ne costituisce presupposto. Il motivo è comunque infondato nel merito: il bando non commina espressamente l’inammissibilità per la violazione del limite dimensionale, richiamando tale sanzione solo per le modalità di trasmissione della domanda. Conforme è il principio affermato da Cons. Stato n. 1673/2025, che esclude l’esclusione automatica del candidato in applicazione del principio di proporzionalità, dovendosi invece applicare il limite alla parte eccedente o invitare alla riduzione.
Il secondo motivo è infondato: le informazioni contenute nelle pagine eccedenti l’autorelazione risultano comunque evincibili dagli allegati alla domanda — rapporto del Presidente del Tribunale, statistiche e pareri — e il CSM ne ha fatto legittimamente uso nella valutazione comparativa. Il terzo motivo, con cui si censura la preferenza accordata alla controinteressata, è anch’esso infondato. Il Collegio rammenta che la valutazione del CSM è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento. Nel caso di specie la delibera ha congruamente motivato la prevalenza della controinteressata su entrambi gli indicatori specifici dell’art. 17 del Testo Unico, valorizzando la maggiore estensione e articolazione dell’esperienza giurisdizionale, la più prolungata esperienza semidirettiva (otto anni e quattro mesi rispetto a quattro anni e nove mesi) e le funzioni direttive di fatto esercitate. Il precedente svolgimento di funzioni direttive non assurge a criterio preferenziale automatico, potendo il CSM preferire il candidato con sole esperienze semidirettive purché la scelta sia assistita da motivazione rafforzata, come nella specie (Cons. Stato, sez. V, n. 3047/2020).
Le domande svolte con i motivi aggiunti sono dichiarate inammissibili o infondate: l’impugnazione del d.P.R. di nomina della controinteressata è infondata per illegittimità derivata; quella del d.P.R. di revoca è inammissibile per carenza di interesse, atteso che le delibere del CSM hanno immediata rilevanza esterna e il decreto di recepimento svolge funzione meramente ricognitiva, sicché la mancata notifica individuale non inficia l’efficacia dell’atto e gli effetti lesivi si sono consolidati per la mancata impugnazione della delibera. La domanda risarcitoria è infondata sia sotto il profilo dell’illegittimità dei provvedimenti, sia sotto quello dell’affidamento: il ricorrente era consapevole, sin dall’11 dicembre 2024, della pendenza del ricorso della controinteressata e della sentenza del Consiglio di Stato che aveva ritenuto illegittima un’analoga esclusione; l’annullamento in autotutela costituiva evenienza probabile di cui il magistrato non poteva non tenere conto. Non risultano inoltre provati né il nesso di causalità, essendo la vendita dell’immobile di Biella riconducibile a libera scelta, né il danno da perdita di chance per il mancato conferimento della Presidenza di Sezione a Brescia, attesa l’ampia discrezionalità del CSM che rende il giudizio controfattuale non ancorato a dati oggettivi.
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Nota della Redazione
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