Vizi genetici della commissione di concorso e tempi aggiuntivi: annullamento per illegittimità (TAR Lazio n. 13268 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina del presidente di una commissione di concorso priva del requisito dei dieci anni di anzianità nel ruolo dirigenziale, prescritto dall’art. 11 del D.M. n. 194/2022, costituisce un vizio genetico dell’organo che inficia la legittimità dell’intera procedura concorsuale, rendendo illegittimi tutti gli atti successivi, ivi incluse le operazioni valutative. Tale carenza non può essere sanata da un decreto successivo che meramente integri o modifichi la composizione della commissione, senza sostituire il presidente. Inoltre, la concessione di tempi aggiuntivi ai candidati disabili in misura standardizzata, senza alcuna motivazione sulla ponderazione del caso concreto, è illegittima quando la patologia incida direttamente sulla capacità di svolgere la prova. Il vizio di composizione della commissione determina l’annullamento degli atti concorsuali ai fini della rinnovazione della prova in favore del candidato.
Il Fatto
La ricorrente, docente di scuola superiore, partecipava alla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetta dal Ministero dell’Istruzione con D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023. Superata la prova preselettiva, sosteneva la prova scritta ma non veniva dichiarata idonea. La ricorrente impugnava gli atti del concorso, deducendo plurimi profili di illegittimità: la nomina del presidente della commissione, un dirigente scolastico, in assenza dei requisiti di anzianità decennale previsti dall’art. 11 del D.M. n. 194/2022; la sussistenza di una condizione ostativa alla nomina per aver svolto attività di docenza in corsi di preparazione al concorso; la concessione di soli venti minuti aggiuntivi per la prova scritta a fronte di una grave patologia; la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e la loro mancata pubblicazione sulla piattaforma Cineca; la correzione dell’elaborato in un tempo irragionevolmente breve.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, esaminando prioritariamente la questione della composizione della commissione esaminatrice. Il Collegio ha accertato che la dirigente nominata presidente era stata immessa nel ruolo dirigenziale il 1° settembre 2014, mentre la sua nomina era avvenuta con decreto del 23 febbraio 2024, quando non era ancora maturato il requisito dei dieci anni di anzianità previsto dall’art. 11 del D.M. n. 194/2022. I successivi decreti di rettifica e integrazione non avevano modificato la nomina del presidente, che rimaneva quindi affetta da un vizio originario.
Il Collegio ha precisato che il vizio genetico della commissione non è un mero vizio formale, ma incide sulla legittimità complessiva dell’organo e sull’affidabilità delle attività valutative svolte. La carenza del requisito funzionale del presidente assume rilievo perché è preordinata a garantire l’esperienza necessaria per assicurare la corretta ponderazione delle valutazioni di natura discrezionale immanenti al ruolo.
Quanto ai tempi aggiuntivi, il TAR ha rilevato che la concessione di venti minuti a fronte di una patologia incidente sull’uso dell’arto superiore e quindi direttamente sulla capacità di digitazione, non appariva idonea a compensare il deficit funzionale allegato. Il verbale di assegnazione dei tempi suppletivi non indicava alcun riferimento all’esame obiettivo del caso concreto, emergendo una mera attribuzione standardizzata dei tempi, priva di correlazione con la specifica condizione della candidata.
Il Collegio ha inoltre censurato il difetto di motivazione e trasparenza delle operazioni di correzione, in particolare della prova di lingua inglese. Nonostante l’ordinanza istruttoria, l’Amministrazione non aveva prodotto elementi atti a dimostrare la coerenza tra i voti assegnati e criteri predeterminati, né la griglia di valutazione conteneva i criteri per la prova di lingua straniera.
In conclusione, il TAR ha ritenuto sussistente un quadro di illegittimità unitario, nel quale il vizio genetico della commissione è inscindibile dai dubbi sulla motivazione delle operazioni valutative. Ha quindi disposto l’annullamento degli atti impugnati ai fini della rinnovazione della prova scritta in favore della ricorrente, mediante una commissione in diversa composizione, che dovrà procedere a una nuova valutazione nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e parità sostanziale.
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Nota della Redazione
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