Il ritardo del Ministero nel recupero del contributo viola l’affidamento (Cons. Stato n. 10060 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione amministrativa di controllo sull’erogazione del denaro pubblico deve svolgersi secondo i canoni di buon andamento, economicità ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost., nella lettura offerta dal diritto vivente. Nel tratto fra determinazione provvisoria e accertamento definitivo il privato non vanta posizioni consolidate, ma conserva l’esigenza di certezza e prevedibilità temporale delle conseguenze dell’esercizio dei pubblici poteri. L’Amministrazione, anche in assenza di un termine legale di conclusione, deve agire in modo tempestivo: un ritardo ingiustificato, protratto per quasi un decennio e fondato su rilievi già noti, integra violazione dell’affidamento e vizia il provvedimento di recupero. La rideterminazione delle spese ammissibili operata su base presuntiva, tramite prezziario eterogeneo e senza contraddittorio con le controvalutazioni peritali della società, integra difetto di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative e falsa presupposizione.
Il Fatto
Una società aveva stipulato con il Ministero dello sviluppo economico un contratto di programma per la realizzazione di un investimento nel comparto floricolo, in due Comuni pugliesi. Il contributo in conto capitale era stato concesso in via provvisoria e la società aveva completato l’investimento entro la fine del 2009. L’istruttoria della banca incaricata si era chiusa in senso positivo nel 2011, confermando spese ammissibili superiori all’impegno iniziale.
A seguito di un esposto anonimo il Ministero aveva investito del controllo il Nucleo di polizia tributaria, dando origine anche a un procedimento penale, poi archiviato. Solo con il decreto del 15 giugno 2022 l’Amministrazione ha rideterminato il contributo e disposto il recupero di oltre quattro milioni di euro. Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, rilevando il difetto di confronto con le controvalutazioni della società. Il Ministero ha appellato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il Collegio ricostruisce la cronologia: investimento completato nel 2009, progetto entrato a regime nel 2010 senza rilievi, istruttoria bancaria chiusa favorevolmente nel 2011, determinazioni finali adottate soltanto nel 2022. Fra questi passaggi, dopo l’iniziale accertamento della Guardia di finanza e l’approfondimento del pubblico ministero, non è stata svolta alcuna ulteriore indagine effettiva.
Il ritardo decennale viene letto come sintomo di un’attività amministrativa lontana dal modello di correttezza e buona amministrazione dell’art. 97 Cost. Il Collegio ribadisce il principio per cui, fra erogazione provvisoria e accertamento definitivo, il soggetto pubblico conserva il controllo del denaro e non sussistono posizioni consolidate del privato. Ciò non esonera però l’Amministrazione dall’agire tempestivamente, nel rispetto della prevedibilità temporale delle conseguenze dell’esercizio dei pubblici poteri, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 1081 del 2022. Il quadro giuridico non può essere alterato ad anni di distanza senza valida giustificazione.
Il Ministero conosceva, o doveva conoscere con ordinaria diligenza, le difformità poste a base del provvedimento. Esso stesso aveva chiesto alla Procura se sussistessero ostacoli alla prosecuzione dell’iter istruttorio e aveva sospeso in via cautelare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, legge n. 241/1990, l’efficacia del contratto per diciotto mesi. Nulla imponeva di attendere l’esito del penale: l’iter amministrativo poteva procedere in parallelo. Il secondo motivo è disatteso.
Quanto al primo, il Collegio ritiene che il Ministero non possa screditare l’archiviazione penale, nonostante la richiesta del pubblico ministero richiamasse anche la prescrizione: il GIP ha ritenuto la richiesta meritevole di accoglimento perché dal fascicolo non sono emersi elementi volti a fondare la tesi accusatoria, per ragioni sostanziali. Il giudizio amministrativo resta comunque giuridicamente insensibile all’esito del penale.
Il punto decisivo è processuale e sostanziale insieme. Il TAR aveva ravvisato la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria, la falsa presupposizione e la violazione dei canoni di lealtà procedimentale, rilevando che la difesa erariale non aveva opposto alcuna obiezione, con la conseguente valenza di argomento di prova ex art. 64, comma 2, cod. proc. amm. Su tali autonome rationes il Ministero non ha proposto specifico motivo: l’appello è pertanto inammissibile per difetto di interesse, secondo il principio di Cons. Stato, Sez. VI, n. 7588 del 2005, restando il giudicato sul motivo non censurato. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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