Meteo autonomo dal notiziario e interruzioni pubblicitarie nei trenta minuti (Cons. Stato n. 10060 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il programma meteo trasmesso all’interno del notiziario televisivo costituisce programma autonomo e distinto, per struttura, gestione, redazione, scenografia e conduzione, quando sia delimitato da una propria sigla e da una propria intestazione, con il marchio dello sponsor all’inizio e alla fine. La sua durata non si somma a quella del telegiornale ai fini del computo dei periodi programmati di almeno trenta minuti interrompibili da pubblicità, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005. È irrilevante la presenza del logo della testata durante il meteo, perché lo stesso logo compare anche nel corso della pausa pubblicitaria senza che questa diventi parte del notiziario. Il calcolo della durata del programma segue il criterio del tempo lordo, comprensivo delle interruzioni pubblicitarie, secondo l’art. 4, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Il Fatto

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva ingiunto a una società fornitrice di servizio media audiovisivo in ambito locale il pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 37, comma 4, e 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005. La contestazione riguardava, tra l’altro, la diffusione di notiziari di durata inferiore a trenta minuti interrotti da pause pubblicitarie in sei giornate consecutive, oltre a pubblicità eccedente i tetti consentiti.

La società impugnava la delibera davanti al TAR Lazio limitatamente alla violazione dell’art. 37, comma 4. Il TAR accoglieva il ricorso sul presupposto che il meteo inserito nel notiziario fosse computabile nel tempo lordo di trasmissione del telegiornale; annullava quindi il provvedimento e imponeva all’Autorità di rideterminare la sanzione per la restante violazione. L’AGCOM proponeva appello, censurando l’errore del giudice nel non considerare autonomo il programma meteo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla norma ritenuta violata. L’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 consente l’interruzione pubblicitaria dei notiziari televisivi, dei lungometraggi e degli altri prodotti indicati solo una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. Il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (Allegato A alla delibera n. 538/01/CSP), all’art. 4, comma 2, precisa che il calcolo della durata del programma avviene secondo il criterio del tempo lordo, comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie.

Su questa base il Consiglio di Stato ritiene fondato il motivo di appello. Il frame del meteo rappresenta un programma autonomo sponsorizzato: era delimitato da una propria sigla e da una propria intestazione, con il marchio dello sponsor all’inizio e alla fine del programma. Questo elemento è definito decisivo e non specificamente contestato.

Il Collegio valorizza la struttura del prodotto: si tratta di un programma di previsioni meteorologiche autonomo e distinto rispetto al notiziario televisivo per struttura, gestione, redazione, scenografia e conduzione. Non può quindi essere considerato alla stregua di un segmento del notiziario stesso riunito sotto un’unica testata giornalistica. La difesa erariale aveva richiamato anche la classificazione delle tipologie dei programmi dell’Allegato C) della delibera n. 54/03/CONS, che colloca il meteo tra i programmi di attualità e non tra i notiziari.

Il Collegio affronta poi l’argomento difensivo fondato sulla presenza del logo “NDS”. La circostanza è del tutto irrilevante, perché lo stesso logo compare anche durante la trasmissione della pausa pubblicitaria, senza che per questo la pubblicità possa essere considerata parte integrante del notiziario. L’argomento, centrale nella sentenza impugnata, viene così neutralizzato.

L’appello dell’Autorità è pertanto accolto, con riforma della sentenza di primo grado: il ricorso introduttivo è respinto e il provvedimento sanzionatorio è confermato. Il Consiglio di Stato compensa tuttavia le spese di lite per il doppio grado di giudizio, ravvisando giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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