Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità su richiesta della parte (TAR Puglia n. 1006 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla stessa parte ricorrente nel corso dell’udienza pubblica, determina l’improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, non può che prendere atto della richiesta formulata dalla parte e dichiarare l’improcedibilità, non residuando alcun interesse alla pronuncia di merito. La complessità della vicenda, caratterizzata da un’articolata evoluzione dei rapporti, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

L’associazione ricorrente aveva impugnato la nota con cui la dirigente del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia aveva rigettato la richiesta di revisione della pratica, finalizzata all’ammissione a valutazione dell’istanza di partecipazione a un avviso pubblico per l’offerta formativa pluriennale di Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale, finanziato nell’ambito del PNRR. Con il medesimo ricorso la ricorrente aveva impugnato gli atti connessi e aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto a essere ammessa alla valutazione della domanda.

Si erano costituiti in giudizio la Regione Puglia e il gestore informatico del portale, contestando le pretese avversarie, mentre il Ministero competente aveva rilevato la propria estraneità ai fatti di causa. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dalla difesa della ricorrente, che ha espressamente rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso e ha domandato la declaratoria di improcedibilità. Le altre difese nulla hanno osservato sul punto, rimettendosi alle determinazioni del giudice.

Il Tribunale ha qualificato la fattispecie in termini di sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo che impone di procedere in conformità alle espresse richieste della parte. Il venir meno dell’interesse sostanziale alla pronuncia preclude ogni valutazione di merito e impone la declaratoria di improcedibilità del gravame.

Sul piano delle spese, il Collegio ha ritenuto di disporre la compensazione, valorizzando la complessiva evoluzione della vicenda e la peculiarità dei rapporti intercorsi tra le parti. La decisione chiude così il giudizio senza esame del merito delle censure articolate avverso gli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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