L’inottemperanza del Ministero agli obblighi della Carta del docente configura il presupposto per il giudizio di ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 392 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza dell’Amministrazione a una pronuncia del giudice ordinario, non contestata e perdurante oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 (conv. in legge n. 30/1997), legittima l’esperimento del giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. La scadenza del termine di centoventi giorni decorre dalla notificazione della sentenza, anche se avvenuta a mezzo PEC. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione stessa, che provvederà in sostituzione in caso di ulteriore inottemperanza, senza diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo nominale di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la regolare notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione a quanto statuito. La ricorrente ha pertanto adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta che provvedesse in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. Ha rilevato che l’Amministrazione, pur regolarmente notiziata, non si è costituita in giudizio e non ha contestato l’omesso adempimento. Tale mancata contestazione, unita alla documentazione prodotta dalla ricorrente, ha consentito di ritenere provata l’inerzia.
Il Collegio ha inoltre constatato che, alla data della decisione, era ampiamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorreva dalla notificazione della sentenza, avvenuta a mezzo PEC, e risultava ormai spirato senza che alcun adempimento fosse stato compiuto.
Alla luce di tali elementi, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici”, o dirigente da questi delegato, che dovrà provvedere al compimento degli atti necessari entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione della ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.