Il TAR ordina l’integrazione del regolamento sull’Avvocatura comunale e condanna il Comune al silenzio (TAR Basilicata n. 536 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio inadempimento, il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è azionabile dinanzi al giudice amministrativo quando il rapporto giuridico sottostante rientra nella sua giurisdizione e il silenzio riguarda l’esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale il privato vanta una posizione di interesse legittimo. Gli atti di macro-organizzazione, come il regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura comunale, si collocano a monte del rapporto di pubblico impiego e, pertanto, la relativa attività è riconducibile all’esercizio di poteri pubblicistici. L’obbligo di provvedere sussiste anche con riferimento alle istanze di integrazione di un atto amministrativo generale, allorché l’intervento regolamentare sia necessario per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che ha annullato parzialmente la disciplina previgente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla delibera con cui la Giunta comunale aveva approvato il nuovo regolamento sul funzionamento dell’Avvocatura dell’ente, disciplinando anche il riparto delle somme recuperate a titolo di spese di soccombenza. Tale disciplina era stata impugnata dinanzi al TAR, che aveva respinto il ricorso. A seguito dell’appello, il Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza, limitatamente alla previsione che attribuiva le somme recuperate in maniera proporzionale al rendimento individuale degli avvocati in servizio, stabilendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto specificare i criteri di ripartizione, nel rispetto dell’art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, che richiede criteri oggettivamente misurabili.
La ricorrente, pertanto, aveva inviato una diffida al Comune per ottenere l’integrazione del regolamento con l’individuazione dei criteri di riparto, in attuazione della sentenza del giudice d’appello. Rimasta priva di riscontro, aveva proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affrontato il profilo della giurisdizione, richiamando l’orientamento secondo cui l’azione avverso il silenzio può essere proposta solo se il rapporto sottostante rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e se l’inerzia riguarda l’esercizio di una potestà amministrativa. Nel caso di specie, il regolamento sull’Avvocatura comunale è stato qualificato come atto di macro-organizzazione, che si colloca a monte del rapporto di pubblico impiego e viene adottato mediante l’esercizio di poteri pubblicistici. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, la relativa attività è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, potendo i ricorrenti vantare solo una posizione di interesse legittimo.
Il Collegio ha poi escluso che il rito del silenzio sia limitato ai procedimenti individuali, affermando che esso si applica anche agli atti amministrativi generali. A sostegno di tale conclusione, ha richiamato il principio espresso dalla Corte costituzionale, secondo cui anche per tale categoria di atti trovano applicazione i principi generali della legge n. 241/1990 e, in particolare, l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione, infatti, era tenuta a dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato parzialmente il regolamento, integrandolo con l’individuazione dei criteri di riparto delle somme recuperate. L’inerzia serbata sulla diffida ha integrato gli estremi del silenzio inadempimento, con conseguente obbligo del Comune di provvedere entro il termine perentorio assegnato dal giudice.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari entro centoventi giorni dalla notificazione della decisione, e ha condannato il Comune alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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