Inappellabilità dei provvedimenti ordinatori del giudice dell’ottemperanza e spese (Cons. Stato n. 10087 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: l’art. 114, comma 8, c.p.a. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, restando esclusi quelli ordinatori o istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. Il provvedimento che sostituisce il commissario ad acta rimasto inerte è ordinatorio e non decisorio, a prescindere dal nomen iuris di sentenza. La statuizione sulle spese è consentita solo ai provvedimenti decisori: l’art. 26, comma 1, c.p.a. la prevede quando il giudice “emette una decisione”, con rinvio all’art. 91 c.p.c. che la riferisce alla sentenza che chiude il processo. È pertanto censurabile la compensazione delle spese operata dal giudice dell’ottemperanza con un provvedimento non decisorio, perché nessuna norma processuale la prevede.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte di appello di Perugia il decreto n. 464/2019 di condanna al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo. Proposto giudizio di ottemperanza, il TAR Umbria aveva dapprima ordinato l’esecuzione con sentenza. Di fronte alla perdurante inesecuzione, la parte ha attivato un nuovo incidente, qualificandolo come reclamo, e il TAR ha rinnovato l’ordine di esecuzione, sostituendo il commissario ad acta e compensando le spese dell’incidente.
L’appellante contesta l’erroneità della compensazione delle spese, per non ricorrere i casi tassativi di legge.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina la questione di rito, rilevata d’ufficio e verbalizzata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sull’ammissibilità dell’appello. Viene scrutinato l’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025, conv. in legge n. 148/2025, che impone la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso. Le ordinanze della Sezione n. 6811 e 6813 del 2025 avevano letto la sospensione in modo indistinto. Il Collegio, tuttavia, valorizza la ratio della norma: concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere, con la conseguenza che la sospensione presuppone un debito. Se in valutazione prospettica il giudizio è destinato al rigetto, nessun debito insorge e la sospensione perde la sua ragione: per la ragione più liquida il giudizio si definisce.
Nel merito il Collegio distingue i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza. L’art. 114, comma 8, c.p.a. ammette l’impugnazione solo dei “provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza”, categoria che non comprende gli atti ordinatori e istruttori finalizzati a definire le modalità dell’ottemperanza o a risolvere difficoltà insorte nel corso di essa. Tali atti non sono immediatamente lesivi né impugnabili. La sentenza impugnata, che ha sostituito il commissario inerte, al di là del nomen iuris, è provvedimento ordinatorio, non appellabile.
Irrilevante è la qualificazione data dalla parte come reclamo. Il reclamo dell’art. 114, comma 6, c.p.a. è rimedio contro gli atti del commissario ad acta, non contro la sua inerzia: quest’ultima legittima un incidente di esecuzione volto all’adozione di provvedimenti ordinatori.
Nel merito l’appello è infondato. Non può discettersi di illegittima compensazione perché la pronuncia appellata, non decisoria, non doveva pronunciarsi sulle spese. L’art. 26, comma 1, c.p.a. richiama gli artt. 91 e ss. c.p.c. e il regolamento delle spese è consentito solo alla decisione che chiude il processo, salvo espressa previsione in materia cautelare (art. 57 c.p.a.). Il Consiglio di Stato richiama le ordinanze Cons. St. n. 7591 e n. 7260 del 2025, che, in giudizi di ottemperanza, hanno omesso la statuizione sulle spese o l’hanno rinviata al definitivo. Il giudizio di ottemperanza è vicenda dinamica, conclusa solo con l’avvenuta ottemperanza, ed è solo allora che si può regolare integralmente il carico delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.