Accesso agli atti e legittimazione del conduttore di fatto (TAR Campania n. 286 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso documentale ex art. 22, comma 1, l. n. 241/1990 presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Tale interesse può radicarsi anche in una mera relazione di fatto con il bene oggetto dell’istanza, purché differenziata e connessa all’attività svolta dal richiedente, senza che sia necessario accertare in via definitiva la titolarità del rapporto dedotto in giudizio. L’istanza di accesso deve però riferirsi a documenti specifici e circoscritti: è inammissibile, perché meramente esplorativa, la pretesa che investa un complesso indistinto di atti, di consistenza e contenuto non individuati.
Il Fatto
La società ricorrente esercita l’attività di ristorazione in un manufatto e nell’area di parcheggio prospiciente, assumendo di detenere l’area in forza di un rapporto locativo con il Comune. Dopo aver chiesto al Comune di prendere atto del rinnovo del contratto, e dopo la risposta comunale che negava l’esistenza di alcun titolo di rinnovo o proroga, la società ha inoltrato istanza di accesso ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990.
L’amministrazione ha respinto l’istanza con nota prot. n. 5931 del 28/10/2025, diffidando la ricorrente a lasciare liberi gli spazi di proprietà comunale. La società ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune non si è costituito, ma ha trasmesso relazione e documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione dell’accesso, che non è solo strumentale alla tutela giurisdizionale, ma consente all’amministrato di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale. Ne deriva che la legittimazione spetta a chi dimostri che i provvedimenti richiesti siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, secondo la pacifica lettura dell’art. 22, comma 1, l. n. 241/1990.
Il TAR richiama i requisiti dell’accesso documentale: interesse giuridicamente rilevante, rapporto di strumentalità con la documentazione richiesta e, nell’accesso difensivo, necessità della stessa per curare o difendere i propri interessi. Conferma inoltre l’orientamento per cui l’onere di provare l’esistenza dei documenti grava su chi agisce, e che l’accesso non può tradursi in un controllo generalizzato sull’amministrazione.
Nel caso concreto il Collegio ravvisa il nesso di strumentalità quanto al titolo di proprietà dell’area. La ricorrente, a prescindere dalle contestazioni sulle sorti del rapporto locatizio, si trova in una relazione di fatto con il bene, connessa all’attività di ristorazione concretamente svolta. Tale relazione differenziata non è contestata dal Comune, che anzi, nella nota di diniego, ha diffidato la società a lasciare liberi gli spazi di proprietà comunale. La rilevanza di un’eventuale carenza di titolarità del bene in capo al Comune appare evidente rispetto all’interesse alla prosecuzione dell’attività.
Di segno opposto la valutazione sull’ulteriore pretesa ostensiva, relativa a tutti i documenti riguardanti la realizzazione dell’opera pubblica sottostante l’area di parcheggio e alla restante documentazione amministrativa. Si tratta di istanza manifestamente generica, che non individua in modo preciso e circoscritto i documenti e non ne conosce consistenza e contenuto. L’istanza assume così carattere meramente esplorativo, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241/1990. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con ordine al Comune, ex art. 116 c.p.a., di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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