Il direttore dei lavori non è responsabile dell’abuso se ha eseguito il progetto altrui (TAR Abruzzo n. 42 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, laddove legittima l’ordine di demolizione nei confronti del “responsabile dell’abuso”, individua esclusivamente il soggetto che ha compiuto l’abuso, ossia colui che ha redatto il progetto in contrasto con la situazione edilizia e urbanistica esistente. Non è pertanto qualificabile come responsabile dell’abuso il direttore dei lavori che, non essendo proprietario dell’immobile, abbia diretto le opere attenendosi al progetto redatto e presentato da altro soggetto, senza incidere sulle scelte progettuali. L’ordine demolitorio non può essere altresì rivolto a chi, avendo esaurito l’incarico di direzione dei lavori e non avendo più la disponibilità dell’opera, non sia materialmente in grado di ottemperarvi.
Il Fatto
Una professionista, ingegnere, aveva svolto l’incarico di direttore dei lavori strutturali per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, autorizzata mediante SCIA alternativa al permesso di costruire. Il progetto architettonico, depositato in Comune, era stato redatto da altro professionista, mentre il progetto strutturale, depositato presso il Genio Civile, presentava talune difformità rispetto al primo, relative alla realizzazione di balconi. A seguito di segnalazioni ed esposti, il Comune avviava una verifica ispettiva, riscontrava le difformità e dichiarava l’inefficacia della SCIA, annullando altresì il successivo permesso di costruire in sanatoria. Con ordinanza n. 10/2024, il Comune ordinava la demolizione delle opere abusive anche all’ingegnere, nonostante la stessa non fosse proprietaria dell’immobile e avesse da tempo ultimato la propria attività di direzione dei lavori strutturali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché su figure sintomatiche dell’eccesso di potere. Il Collegio ha osservato come l’ordinanza impugnata fosse stata adottata senza una motivazione specifica in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente e senza una compiuta istruttoria sul suo ruolo effettivo.
La sentenza chiarisce che la nozione di “responsabile dell’abuso”, contenuta nell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non può essere estesa fino a ricomprendere il direttore dei lavori che si sia limitato a eseguire un progetto altrui. Nel caso di specie, la ricorrente aveva diretto esclusivamente i lavori strutturali, attenendosi a un progetto redatto e depositato da altri professionisti, senza apportarvi alcuna modifica e senza poterne discernere le difformità rispetto agli elaborati architettonici comunali. Essa si era pertanto configurata come mera esecutrice di decisioni assunte da soggetti diversi, ai quali soltanto era addebitabile la scelta progettuale contrastante con la disciplina edilizia.
La decisione valorizza inoltre un profilo di natura sostanziale: il direttore dei lavori, avendo concluso il proprio incarico e non avendo più la disponibilità dell’immobile, non è destinatario idoneo di un ordine demolitorio che non sarebbe in grado di adempiere. L’annullamento è stato pertanto disposto in parte qua, limitatamente alla sola individuazione della ricorrente quale destinataria dell’ordine di demolizione, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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