Progressione tra aree e valutazione delle abilitazioni professionali nella selezione interna (TAR Lazio n. 1008 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella selezione interna per la progressione tra aree, il criterio di valutazione riferito alle abilitazioni professionali non si esaurisce nei titoli che danno accesso a un albo. Costituisce abilitazione professionale valutabile anche l’attestato di frequenza, con verifica finale dell’apprendimento, del corso in materia di sicurezza e salute dei cantieri temporanei e mobili, richiesto dall’art. 98, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 per l’esercizio dell’incarico di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Il titolo è coerente con il profilo di destinazione e la Commissione ne accerta il possesso prima dell’attribuzione del punteggio. La legittima conferma del punteggio attribuito al concorrente collocato in posizione utile priva il ricorrente collocato dopo di lui dell’interesse allo scrutinio degli ulteriori punteggi contestati.

Il Fatto

Il Comune bandisce una selezione interna per la progressione tra aree speciale, ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del C.C.N.L. 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, per due posti di Istruttore Direttivo Tecnico. Il ricorrente partecipa e si colloca al quarto posto con 80,10 punti; davanti a lui si classificano altri tre candidati, rispettivamente con 86, 80,80 e 80,60 punti.

Dopo l’accesso agli atti e l’istanza di riesame, respinta dalla Commissione, il ricorrente impugna la determinazione n. 553 del 29 febbraio 2024 e i verbali della procedura, deducendo l’illegittima attribuzione di punteggi aggiuntivi ai tre concorrenti. Il controinteressato propone ricorso incidentale, contestando la mancata esclusione del ricorrente per asserite dichiarazioni non veritiere sugli incarichi svolti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sul profilo ritenuto assorbente: l’attribuzione dei due punti per abilitazioni professionali ai concorrenti secondo e terzo classificato, in relazione alle abilitazioni in materia di sicurezza dei cantieri. Il ricorrente sostiene che il punteggio spetti solo per i titoli che consentono l’iscrizione a un albo professionale.

Il criterio dell’art. 6, lett. c, dell’avviso di selezione prevede fino a 4 punti per le abilitazioni professionali, a condizione che siano coerenti con il profilo di destinazione. La Commissione aveva chiesto chiarimenti ai due concorrenti e ha ritenuto validi gli attestati rilasciati dal competente Collegio professionale, ai sensi dell’art. 98, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, norma che richiede quel titolo per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

Il Tribunale precisa che la previsione non attiene a un requisito di partecipazione né a un profilo di valutazione dei titoli, ma a un criterio riferito alla competenza professionale richiesta per l’area tecnica oggetto della selezione. Da qui la legittima attribuzione dei due punti contestati. Analogo esito per i quattro punti assegnati al primo classificato, che possiede ulteriori abilitazioni e ha comunque ricevuto solo il punteggio massimo consentito.

La conferma del punteggio del terzo classificato, con 80,60 punti, determina una conseguenza processuale decisiva: il ricorrente, fermo a 80,10 punti, non potrebbe in alcun caso sopravanzarlo e ottenere un posto utile. Egli è quindi privo di interesse allo scrutinio degli altri punteggi contestati. Il ricorso principale è respinto e il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *