Piani di massima occupabilità del suolo restano cogenti al mutare degli esercizi (Cons. Stato n. 1008 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il piano di massima occupabilità del suolo pubblico costituisce atto amministrativo pianificatorio a carattere generale, espressione di spiccata discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del controllo estrinseco di non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Esso detta la disciplina regolamentare dell’occupazione, contemperando la libertà di iniziativa economica con la tutela dei contesti ambientali e architettonici, della circolazione, dell’igiene, della sicurezza e della quiete dei residenti. Il piano non diventa inattuale, non cogente e non opponibile per il solo fatto che sopravvenga una modifica della situazione dei luoghi o che venga aperta una nuova attività. L’eventuale perdita di attualità può condurre alla revisione del piano, che ha però necessariamente natura complessiva e non può incentrarsi su un singolo esercizio. Ne consegue che il diniego fondato sul piano resta sindacabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione degli elementi di fatto presupposti.
Il Fatto
La società appellante gestisce un locale in via Galvani, in Roma, e ha chiesto a Roma Capitale il rilascio di una nuova concessione demaniale permanente per l’occupazione di suolo pubblico. L’amministrazione ha dichiarato improcedibile l’istanza richiamando l’art. 4-bis, comma 4, della D.A.C. n. 39/2004 e la deliberazione n. 6 del 10 aprile 2013, recante il PMO di via Galvani, che non contempla spazi occupabili davanti ai civici interessati.
Il TAR Lazio, sezione seconda, ha respinto il ricorso con la sentenza n. 3337 del 2025. La società ha proposto appello deducendo la violazione delle garanzie endoprocedimentali, la non attualità e non cogenza del piano, l’eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto a un esercizio “muro a muro” e l’omessa pronuncia sulla perizia depositata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. Il giudice di primo grado ha correttamente applicato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis è vizio meramente formale quando l’amministrazione, vincolata ai limiti di massima occupabilità, non avrebbe potuto adottare un provvedimento di segno diverso. Il richiamo è alla Cons. Stato, Sez. V, n. 10200 del 2024, oltre che alle pronunce n. 6712 del 2025 e n. 4971 del 2025.
Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato qualifica il PMO come atto di pianificazione del territorio a carattere generale, secondo l’insegnamento delle pronunce n. 2930 del 2021 e n. 2403 del 2017. Il sindacato resta entro i limiti del controllo estrinseco, come ribadito dalle decisioni n. 10200 del 2024 e n. 7475 del 2024. La Corte precisa che la pianificazione nasce da un’istruttoria che coinvolge tutte le autorità preposte alla tutela dei diversi interessi pubblici e da un bilanciamento con quelli privati.
Da ciò deriva il passaggio centrale: ritenere che i piani diventino inattuali e non opponibili a ogni modifica della situazione, e segnatamente a ogni nuova apertura di esercizio, contrasta con la stessa ratio della pianificazione territoriale. L’eventuale perdita di attualità impone una revisione complessiva, che rivaluti tutte le circostanze e gli interessi coinvolti; non è ammissibile una revisione incentrata su un singolo esercizio. Il piano di via Galvani resta dunque opponibile e cogente, e il diniego è censurabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione dei fatti, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 5617 del 2019.
La disparità di trattamento presuppone la prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni, che nella specie difetta: la valutazione è compiuta per specifico esercizio e indirizzo civico, e la mera contiguità dei locali non dimostra l’identica collocazione rispetto al cono visivo del monumento (Cons. Stato, Sez. V, n. 2951 del 2025). Irrilevanti sono le occupazioni assentite nel 2013, coeve all’adozione del piano.
Il terzo motivo è respinto perché la perizia si limita a confrontare i civici vicini, senza considerare la situazione complessiva della via, e si addentra in valutazioni squisitamente discrezionali. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della giurisprudenza non univoca.
Nota della Redazione
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