Il concorrente non può far riqualificare d’ufficio il titolo di accesso dichiarato in domanda (TAR Sardegna n. 976 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, l’Amministrazione è tenuta a valutare il titolo di accesso così come autonomamente e consapevolmente dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione, senza possibilità di procedere a una riqualificazione d’ufficio che sostituisca il titolo indicato con altro diverso e potenzialmente più favorevole. La scelta del candidato, espressione del principio di autoresponsabilità, delimita il perimetro della valutazione e vincola l’Amministrazione, non potendo essere modificata ex post senza vulnerare la par condicio tra i concorrenti. Il soccorso istruttorio, pur avendo portata generale, non può essere utilizzato per rimediare a errori imputabili al candidato nella compilazione della domanda né per consentire la sostituzione del titolo di accesso, ma solo per sanare mere irregolarità documentali. È legittima l’attribuzione di un punteggio numerico basato sull’applicazione automatizzata dei criteri della lex specialis, senza obbligo di motivazione ulteriore, e non è configurabile un affidamento tutelabile in ordine a un punteggio diverso da quello conseguente ai dati dichiarati.

Il Fatto

Una candidata partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente, indicando nella domanda quale titolo di accesso l’abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito di concorso ordinario. All’esito della procedura, la ricorrente constatava di essere stata collocata in graduatoria senza che fosse attribuito il punteggio aggiuntivo previsto per il possesso della laurea, che secondo la sua prospettiva avrebbe dovuto essere valorizzata congiuntamente ai 24 CFU o al servizio prestato.

La candidata impugnava pertanto gli atti della selezione, deducendo la violazione della tabella di valutazione dei titoli, il difetto di motivazione, l’omessa attivazione del soccorso istruttorio e la lesione del legittimo affidamento, chiedendo altresì il risarcimento del danno da perdita di chance.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. Ha innanzitutto rilevato che la ricorrente aveva espressamente indicato l’abilitazione come unico titolo di accesso, sicché l’Amministrazione aveva legittimamente ancorato la valutazione a tale dichiarazione. La richiesta di riconoscere la combinazione “laurea + 24 CFU” o “laurea + servizio” è stata qualificata come una inammissibile modifica ex post della domanda, volta a sostituire il titolo dichiarato con uno diverso e più favorevole.

Il Collegio ha escluso che la Commissione avesse il dovere di procedere a una riqualificazione d’ufficio del titolo, evidenziando come tale operazione avrebbe alterato il meccanismo selettivo e leso la par condicio. A sostegno di tale conclusione, è stata valorizzata la circostanza che per una diversa classe di concorso la stessa candidata aveva indicato la combinazione “titolo di studio + 24 CFU”, a dimostrazione della consapevolezza circa le possibili alternative e della natura vincolante delle scelte operate.

Quanto alla mancata attribuzione del punteggio di cui alla sezione A.1.2 della tabella, la Corte ha precisato che tale previsione presuppone uno specifico percorso di conseguimento dell’abilitazione, non coincidente con quella posseduta dalla ricorrente, correttamente valutata in altra voce della tabella. Ha inoltre ritenuto il punteggio numerico, applicato in modo automatizzato sulla base di criteri predeterminati e conoscibili, idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale ai sensi dell’art. 3 l. n. 241/1990.

Il Tribunale ha infine escluso la fondatezza della censura relativa al soccorso istruttorio, richiamando l’orientamento per cui tale istituto non può supplire a errori di compilazione imputabili al candidato in procedure di massa, né consentire la sostituzione del titolo di accesso, e ha negato la configurabilità di un affidamento tutelabile in relazione a un punteggio diverso da quello derivante dalle dichiarazioni rese. Da ciò è conseguito il rigetto anche della domanda risarcitoria, per difetto del presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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