Sospensione della revoca degli effetti sospensivi dei decreti di decadenza parziale (TAR Marche n. 176 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici, la revoca della sospensione dell’efficacia di provvedimenti di decadenza e recupero, disposta ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, è suscettibile di essere sospesa in sede cautelare quando la sua adozione avvenga prima che l’Amministrazione abbia acquisito e valutato gli esiti degli approfondimenti istruttori richiesti, in particolare quelli derivanti dal parere della Commissione Europea, e sussista il pregiudizio lamentato dal beneficiario. La tutela cautelare, in tali evenienze, può essere accordata fino alla definizione del giudizio di merito, ove già fissata l’udienza pubblica di trattazione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, con ricorso introduttivo, la nota e il decreto con cui la Regione Marche aveva disposto il recupero parziale del contributo erogato a saldo, pari a € 150.106,51, nell’ambito del PSR Marche 2014/2022, sottomisura 4.2. Con successivi motivi aggiunti, la società ha contestato i decreti dirigenziali del marzo 2026, con i quali l’Amministrazione aveva revocato la sospensione dell’efficacia dei precedenti provvedimenti di decadenza e recupero, inizialmente sospesi in attesa dell’esito degli approfondimenti comunitari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha accolto l’istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo sussistenti i presupposti del pregiudizio grave e irreparabile lamentato dalla ricorrente.
La decisione si fonda sulla constatazione che i provvedimenti impugnati hanno fatto venir meno la precedente sospensione dell’efficacia dei decreti di decadenza e recupero, esponendo la società alle conseguenze del recupero coattivo del contributo. L’esame del fumus boni juris ha indotto il Collegio a ritenere opportuno il mantenimento della misura cautelare sino alla pubblica udienza di merito.
Il Collegio ha valutato la sequenza procedimentale in cui si inserisce la revoca della sospensione, evidenziando come la stessa risulti adottata “senza attendere l’acquisizione del parere richiesto alla Commissione Europea” e, quindi, potenzialmente lesiva dell’affidamento ingenerato nel beneficiario dalla precedente sospensione.
Pertanto, il TAR ha disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati, ossia il Decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 103 del 24 marzo 2026 e il Decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 192 del 27 marzo 2026, limitatamente agli effetti pregiudizievoli, confermando per il merito l’udienza del 19 novembre 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.