Dichiarazione redditi non prova reddito per permesso soggiorno lavoro autonomo (TAR Toscana n. 1009 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo la mera presentazione della dichiarazione dei redditi non è documentazione sufficiente a comprovare il requisito redditizio. La dichiarazione dei redditi non è atto pubblico di pubblica fede con efficacia probatoria privilegiata, ma dichiarazione di parte adottata sul principio dell’autoliquidazione dell’imposta, idonea a costituire al più un mero principio di prova. In assenza di fatture, ricevute o altra documentazione contabile attestante l’effettiva entrata da lavoro autonomo, il possesso di un reddito idoneo al sostentamento non può dirsi dimostrato e il diniego dell’Amministrazione è legittimo. Il requisito redditizio è indefettibile ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e assolve alla finalità di evitare l’inserimento di soggetti economicamente non autosufficienti.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero titolare di una ditta individuale esercente attività di procacciatori di affari nel settore tessile, abbigliamento e calzature, presentava alla Questura istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’Amministrazione rigettava l’istanza rilevando il difetto del requisito del reddito minimo annuo, stante l’inconsistenza dell’attività di impresa, e osservando che il precedente titolo era stato rilasciato per attesa occupazione, con conseguente impossibilità di emettere un nuovo titolo con analoga motivazione.

Lo straniero impugnava il diniego chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, deducendo la violazione dell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere per vizio di motivazione, e allegando il possesso di sistemazione abitativa, l’assenza di precedenti penali e un reddito forfettario dichiarato nel modello Unico 2023 per l’anno 2022 pari a euro 12.120,00. Costituitasi l’Amministrazione, la domanda cautelare era accolta con ordinanza della Sezione; alla successiva udienza pubblica la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso discostandosi espressamente dal contenuto dell’ordinanza cautelare, in ragione della cognizione piena e maggiormente approfondita propria della valutazione di merito. Il nodo è la prova del reddito: il ricorrente non ha dimostrato, né in sede procedimentale né processuale, il possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento in Italia.

Il Tribunale esclude che possa tenersi conto del reddito forfettario meramente dichiarato nel modello fiscale, in assenza di documentazione contabile che ne comprovi esistenza e consistenza. Richiamando TAR Emilia-Romagna n. 85 del 2018, TAR Sardegna n. 365 del 2023 e TAR Sicilia n. 228 del 2023, si afferma che la dichiarazione dei redditi è dichiarazione di parte adottata sul principio dell’autoliquidazione dell’imposta: non è atto pubblico di pubblica fede e non certifica con efficacia fidefacente i dati in essa indicati. La sua presentazione non elide il potere-dovere dell’autorità di svolgere gli opportuni approfondimenti sull’effettiva disponibilità del reddito.

Costituisce poi principio consolidato, richiamato nella specie, che il possesso di proventi idonei al sostentamento sia requisito indefettibile ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 per la presenza legale sul territorio. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 4026 del 2021 e la propria recente pronuncia TAR Toscana n. 515 del 2024: il requisito redditizio attiene alla sostenibilità dell’ingresso, all’inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire alla spesa pubblica, ed è volto a evitare che lo straniero gravi sull’erario o si dedichi ad attività illecite.

In assenza di un reddito comprovato, il diniego della Questura risulta pertanto legittimamente adottato e non annullabile. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in considerazione delle condizioni reciproche delle parti, e viene liquidato in favore del difensore, ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, l’onorario di euro 1.200,00 oltre accessori ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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