Verifica di anomalia e avvalimento nei servizi di igiene urbana (TAR Lazio n. 818 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, le stime relative al dimensionamento del personale e ai costi del servizio contenute nella lex specialis non rivestono carattere vincolante, ben potendo l’operatore economico proporre un’organizzazione aziendale differente, purché ne dimostri l’efficienza ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023. Il contratto di avvalimento soddisfa i requisiti di capacità tecnica quando consente l’individuazione delle funzioni svolte dall’impresa ausiliaria e dei parametri delle risorse messe a disposizione, senza che sia necessaria una rigida quantificazione di mezzi e personale. La verifica di anomalia dell’offerta non è viziata da difetto di istruttoria se RUP e commissione hanno svolto approfondimenti in più sedute, richiedendo integrazioni documentali, e il giudizio di congruità non risulti affetto da palesi illogicità. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche non può sostituirsi a quello dell’amministrazione in assenza di errori manifesti.

Il Fatto

La società, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata della gara per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, deducendo vizi relativi al possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicataria, alla congruità dell’offerta e alla presunta violazione delle caratteristiche minime del progetto. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale per contestare la mancata esclusione della ricorrente, sostenendo che l’offerta economica di quest’ultima sarebbe stata in perdita e inaffidabile.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso principale dichiarando improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza sull’avvalimento, osservando che la lex specialis richiedeva lo svolgimento di un servizio nel triennio e non l’esercizio continuativo dell’attività, e che il contratto di avvalimento conteneva l’obbligo dell’ausiliaria di mettere a disposizione le risorse per tutta la durata dell’appalto, con specificazione delle funzioni, in conformità alla giurisprudenza richiamata.

Sul secondo motivo, relativo alla garanzia provvisoria ridotta, il Tribunale ha evidenziato che eventuali carenze sono sanabili tramite soccorso istruttorio e che la sede operativa certificata era quella deputata allo svolgimento del servizio, circostanza che privava di rilievo la lamentata limitazione delle certificazioni a una sola unità produttiva.

In ordine al PEF, il Collegio ha escluso che la struttura del documento fosse tassativamente prescritta dalla lex specialis e ha qualificato la rettifica come correzione di errore materiale che non aveva alterato l’importo dell’offerta economica. Quanto alla verifica di anomalia, il TAR ha ricostruito l’iter procedimentale caratterizzato da plurime richieste istruttorie e da un esame approfondito del dimensionamento del personale; il giudizio finale di congruità, espresso dal RUP nel verbale del 6 novembre 2025, non risultava affetto da profili di illogicità, essendo stata dimostrata una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023.

Infine, i motivi concernenti le caratteristiche minime del servizio sono stati disattesi, osservando che le stime di personale, le fasce orarie e le frequenze di raccolta non erano prescrizioni vincolanti e che le soluzioni organizzative proposte erano state valutate dalla commissione come adeguate e, in alcuni casi, migliorative. La disponibilità dei mezzi, attestata con dichiarazione e verificabile tramite l’Albo nazionale, integrava un requisito di esecuzione e non di partecipazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con riconoscimento degli oneri riflessi in favore degli enti assistiti da avvocati interni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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