Ritardo colpevole dell’Ateneo nella chiamata a professore associato e risarcimento (Cons. Stato n. 1009 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del provvedimento amministrativo costituisce solo un indice presuntivo della colpa della pubblica amministrazione, da valutarsi unitamente al grado di chiarezza della normativa, alla semplicità dei fatti, al carattere vincolato della statuizione e all’ampiezza della discrezionalità. Il diritto al risarcimento postula la verifica di tutti i requisiti dell’illecito: condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso, non essendo il ristoro conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale. L’errore scusabile va escluso quando la disciplina applicabile è chiara e l’amministrazione dispone di tutti gli elementi per provvedere. Integra ritardo colpevole il diniego di attivazione della procedura di tenure track opposto dopo la comunicazione del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale. Il danno patrimoniale è commisurabile alle retribuzioni perdute, con ricostruzione contributiva in forma specifica.

Il Fatto

Il ricorrente, vincitore di un concorso per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), legge n. 240/2010, conseguiva l’abilitazione scientifica nazionale il 29 dicembre 2020, all’esito di una rinnovata valutazione disposta dal giudice amministrativo. Comunicava l’abilitazione all’Ateneo il 26 gennaio 2021, chiedendo l’attivazione della procedura di tenure track e manifestando l’intenzione di interrompere l’aspettativa per rientrare in servizio.

L’Università negava l’accesso alla procedura con atto del 31 marzo 2021, in attesa di un riscontro ministeriale sull’applicabilità dell’istituto ai ricercatori di tipo b). Il diniego veniva annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 6594/2022; l’Ateneo dava attuazione collocando il ricorrente nel ruolo di professore associato solo dal 31 luglio 2022. Il TAR Lazio, con la sentenza appellata, respingeva la domanda risarcitoria ritenendo sussistente un errore scusabile dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti della responsabilità della pubblica amministrazione per atto illegittimo, richiamando l’orientamento secondo cui il ristoro non è conseguenza automatica dell’annullamento, ma richiede la verifica di condotta, colpa, nesso causale e danno ingiusto. L’illegittimità dell’atto costituisce solo indice presuntivo della colpevolezza, da considerare unitamente al grado di chiarezza della normativa e all’ampiezza della discrezionalità, restando a carico dell’amministrazione la prova dell’errore scusabile.

La Corte esclude che il ritardo nel conseguimento dell’abilitazione sia addebitabile all’Ateneo, perché la procedura ha riguardato esclusivamente il Ministero e il conseguimento dell’ASN costituiva presupposto imprescindibile per attivare la tenure track. L’amministrazione universitaria non avrebbe potuto procedere prima del 29 dicembre 2020, data di ottenimento dell’abilitazione, comunicata il 26 gennaio 2021.

Diversamente, il Collegio afferma il ritardo colpevole successivo a tale comunicazione. La sentenza appellata aveva invocato la complessità della disciplina, ma l’art. 7, comma 2, legge n. 240/2010 è chiaro nel prevedere che il collocamento in aspettativa è disposto dal Rettore, sentite le strutture di afferenza: a fronte dei pareri positivi del Consiglio di Dipartimento e del Preside, il Rettore doveva limitarsi a recepire l’istanza. L’incertezza del quadro normativo non può dunque essere invocata.

Il ricorrente, con l’istanza del 26 gennaio 2021, aveva reso palese la volontà di far valere l’abilitazione e di rientrare in servizio per completare il triennio. Doveva pertanto essere inquadrato nel ruolo di professore associato dal 3 marzo 2021, decorsi trenta giorni dal 26 gennaio 2021.

Quanto alla quantificazione, la Corte nega il ristoro per il mancato svolgimento di attività libero professionale, potendo il ricorrente esercitarla durante l’aspettativa senza assegni, e per la perdita di chance, mancando la prova della concreta possibilità perduta. Riconosce invece il danno patrimoniale da ritardata assunzione, commisurato alle retribuzioni perdute dal 3 marzo 2021, con rivautazione e interessi, e dispone la ricostruzione della carriera contributiva in forma specifica. Assegna all’Università il termine di novanta giorni per la proposta ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., compensando per metà le spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *