Violazione del giudicato e nullità del recupero di somme già riconosciute (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 428 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato, che ha riconosciuto il diritto di un militare a trattenere l’indennità di missione all’estero per un determinato periodo, non perde efficacia per il solo fatto che un’altra pronuncia, resa in un diverso e autonomo giudizio tra le stesse parti ma relativa a un diverso periodo di missione, abbia successivamente statuito in senso opposto. Il sopravvenuto mutamento dell’orientamento giurisprudenziale non incide sull’intangibilità del giudicato formatosi in una precedente e distinta controversia. L’Amministrazione, pertanto, non può procedere al recupero delle somme già erogate in esecuzione di una pronuncia irrevocabile, dovendo sottrarre dall’importo oggetto di ripetizione la quota riconosciuta dal giudicato. La nota provvedimentale con cui l’Amministrazione pretende di recuperare anche tali somme è nulla per violazione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, un Appuntato Scelto dei Carabinieri, era stato impiegato in due distinti periodi nella missione internazionale EULEX in Kosovo, percependo l’indennità giornaliera di missione all’estero. Per il primo periodo (25 giugno 2009 – 15 gennaio 2010), il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, ma il Consiglio di Stato, in sede di appello, aveva poi ribaltato la decisione. Per il secondo periodo (7 febbraio – 25 giugno 2011), il TAR Lazio, con sentenza n. 12152/2017, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire integralmente l’indennità, e tale pronuncia era passata in giudicato.
A seguito dell’esito sfavorevole del giudizio di appello relativo al primo periodo, l’Amministrazione aveva avviato la procedura di recupero dell’intera somma complessivamente erogata per entrambe le missioni, comprensiva però anche delle somme attribuite dalla sentenza ormai irrevocabile concernente il secondo periodo. Il ricorrente, dopo un’infruttuosa diffida, aveva quindi impugnato la nota di recupero, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per violazione del giudicato e che fosse accertato il suo diritto a trattenere le somme già riconosciutegli.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la duplice domanda. Il Collegio ha evidenziato come gli effetti della sentenza n. 12152/2017 del TAR Lazio, che ha riconosciuto al ricorrente il diritto all’indennità per il periodo dal 7 febbraio al 25 giugno 2011, siano ormai intangibili, essendo la pronuncia passata in giudicato.
Il giudice ha quindi affrontato il nucleo centrale della questione: la circostanza che un’altra sentenza del Consiglio di Stato, relativa a un diverso periodo di missione, abbia successivamente statuito diversamente in un caso analogo tra le stesse parti. Secondo il TAR tale pronuncia non incide sul giudicato formatosi nel precedente giudizio. Essa riguardava, infatti, un diverso e autonomo ricorso, conclusosi con un diverso e autonomo giudizio, ancorché concernente la medesima questione giuridica.
Proprio l’autonomia dei giudizi impedisce che l’esito di quello successivo possa travolgere l’autorità della cosa giudicata della pronuncia precedente. Il TAR ha pertanto concluso che l’Amministrazione non può pretendere di recuperare l’intera somma erogata, dovendo essere sottratta dal recupero la quota spettante al ricorrente in virtù della sentenza irrevocabile. La nota provvedimentale è stata dichiarata nulla nella parte in cui pretende di recuperare anche le somme attribuite dal giudicato.
Nondimeno, considerato il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in senso sfavorevole al ricorrente, il Collegio ha ravvisato giuste ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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