Revisione prezzi come norma imperativa e giurisdizione esclusiva del GA (TAR Puglia n. 506 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 costituisce norma imperativa che impone, nei contratti di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuata stipulati con la pubblica amministrazione, l’inserzione obbligatoria di una clausola di revisione periodica del prezzo. Tale disciplina, prevalendo sulla regola generale di cui all’art. 1664 cod. civ., opera mediante il meccanismo dell’inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 cod. civ., sicché le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, senza che ne sia inficiata l’intera contrattazione. La pretesa al compenso revisionale ha consistenza di diritto soggettivo perfetto e le relative controversie, riguardanti sia l’an che il quantum, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. Gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza che riconosce il diritto alla revisione, non già dalla scadenza dei singoli corrispettivi.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria dei servizi di pulizia presso istituti scolastici in forza di un Ordinativo Principale di Fornitura emesso da un Istituto Comprensivo nell’ambito di una convenzione Consip, chiedeva il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al febbraio 2020. L’Amministrazione opponeva un diniego alla relativa istanza, e la società adiva il TAR per l’accertamento del diritto, l’annullamento del diniego e la condanna al pagamento dell’importo revisionale, oltre interessi moratori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. e precisando che la giurisdizione esclusiva prescinde dalla contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, ed è stata estesa anche alle questioni di quantificazione del compenso revisionale, superando il precedente orientamento che le attribuiva al Giudice Ordinario.

Nel merito, il Tribunale ha accertato che la clausola di revisione contenuta nella convenzione e nel capitolato tecnico, applicativa dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, ha natura imperativa e non è derogabile in via pattizia. In caso di clausole difformi, queste sono nulle e sostituite di diritto dal meccanismo legale, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 cod. civ. La revisione prezzi risponde infatti alla duplice esigenza di tutelare l’interesse pubblico alla qualità della prestazione nei contratti di durata e di preservare l’equilibrio contrattuale.

Quanto all’ambito temporale del diritto, la Corte ha osservato che la norma di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 riconosce il diritto alla revisione senza limiti temporali e senza condizioni o termini di decadenza, sicché l’istanza della società doveva ritenersi fondata per l’intero periodo di esecuzione del servizio successivo al primo anno di attività, dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020. La sola limitazione operata dal Collegio riguarda la decorrenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, riconosciuti solo a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, non essendo configurabile una mora prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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