Inottemperanza: le ordinanze ordinatorie non sono appellabili né regolano le spese (Cons. Stato n. 10107 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono impugnabili, dovendosi distinguere tra provvedimenti decisori e provvedimenti ordinatori o istruttori. Solo i primi, aventi attitudine al giudicato e idoneità lesiva immediata, sono appellabili ai sensi dell’art. 114, comma 8, c.p.a.. L’ordinanza che dispone la sostituzione del commissario ad acta è provvedimento ordinatorio, non impugnabile. A tale provvedimento non consegue alcun obbligo di pronuncia sulle spese, giacché la regola generale dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c. impone il regolamento delle spese solo con la decisione che chiude il processo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice civile, in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, una condanna al pagamento di un indennizzo. Instaurato il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lazio, il giudice amministrativo aveva pronunciato sentenza di esecuzione. Successivamente, su istanza della parte che lamentava la perdurante inerzia del commissario ad acta, qualificata dalla parte come reclamo, il TAR ha adottato un’ordinanza collegiale con cui ha fornito chiarimenti sulla nomina del commissario, ha respinto la richiesta di astreintes e ha escluso la liquidazione delle spese, stante il carattere meramente ordinatorio del provvedimento.

Contro tale ordinanza la parte ha proposto appello, affidato a un unico motivo, dolendosi del mancato regolamento delle spese di lite. L’Amministrazione si è costituita. Il Collegio ha dato avviso in camera di consiglio della sussistenza di questioni di rito rilevabili d’ufficio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato ha escluso la sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, nel testo novellato dal d.l. n. 117/2025. La ratio della norma è concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere a un debito esistente. Se, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, nessun nuovo debito insorge e la sospensione perde la propria ragione d’essere. L’appello è pertanto definibile, non mancando un debito da tutelare.

Il Collegio ha poi rilevato il difetto di ius postulandi in capo a un difensore non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, c.p.a., è obbligatorio il ministero di avvocato cassazionista, e tale difetto è insanabile anche se il difensore affiancato operi accanto a un cassazionista. Ne è derivata l’estromissione dal fascicolo del difensore, con trasmissione della sentenza in versione non omissata al COA e alla Procura della Repubblica competenti, per le valutazioni in materia di esercizio abusivo della professione.

Sempre in via preliminare, il Consiglio ha accertato il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello, pari a poco meno del doppio dei 30.000 caratteri fissati dal d.P.C.S. n. 167/2016 per i giudizi di ottemperanza su giudicati non amministrativi, senza alcuna autorizzazione. Ha quindi applicato l’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. c.p.a., irrogando una sanzione pari a una volta il contributo unificato, quantificata in euro 450 in favore del bilancio dello Stato, parametrata all’importo astrattamente dovuto a prescindere dall’esenzione.

Nel merito, l’appello è inammissibile. L’art. 114, comma 8, c.p.a. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali con attitudine decisoria. L’ordinanza che ha sostituito il commissario ad acta è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di portata lesiva immediata. Il nomen iuris di reclamo usato dalla parte è irrilevante: il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. è rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia, che giustifica invece un incidente di esecuzione.

L’appello è comunque infondato. L’ordinanza impugnata, non decisoria, non doveva pronunciarsi sulle spese. La regola generale desumibile dall’art. 26, comma 1, c.p.a., dall’art. 91 c.p.c. e dal regime espresso in materia cautelare dall’art. 57 c.p.a. impone il regolamento delle spese solo con i provvedimenti aventi attitudine al giudicato. Il giudizio di ottemperanza è vicenda dinamica, che si conclude solo con l’avvenuta ottemperanza, momento in cui soltanto è possibile un regolamento unitario delle spese. Il Collegio condanna l’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 500 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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