Annullamento della zona bianca venatoria per difetto di istruttoria e motivazione (TAR Calabria n. 1010 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Regione, cui compete di dirimere le controversie tra squadre di caccia in ordine alla ripartizione delle zone venatorie, è tenuta a motivare congruamente la modifica del precedente assetto e l’istituzione di una zona bianca. Ove la scelta contraddica i pareri tecnici negativi espressi dall’Ambito Territoriale di Caccia e non valuti il complesso degli elementi istruttori acquisiti, essa è illegittima per eccesso di potere, per difetto di istruttoria e per difetto di motivazione. Il provvedimento regionale che comprime l’area assegnata a una squadra deve dare conto delle ragioni di sicurezza addotte e della loro effettiva sussistenza, non potendosi risolvere in un modo surrettizio per riallocare territorio appetibile sotto il profilo venatorio.
Il Fatto
I ricorrenti, componenti della squadra di caccia di San Fili, impugnano i verbali della Regione Calabria del 12.10.2023 e del 31.10.2023, con cui è stato disposto di assegnare alla loro squadra, in compensazione della sottrazione di parte del relativo territorio, le zone bianche limitrofe disponibili e di ridefinire il confine con la squadra di Marano. La vicenda trae origine dalla richiesta di spostamento del confine nord-ovest avanzata dalla squadra controinteressata, ritenuto incerto, per esigenze di sicurezza dei cacciatori.
Esperito senza esito un tentativo di soluzione conciliativa, la questione è stata rimessa alla Regione che, in esito a sopralluogo e nonostante il parere negativo dell’Ambito Territoriale di Caccia competente, ha modificato il confine e istituito una zona bianca. I ricorrenti deducono eccesso di potere per difetto di istruttoria e irragionevolezza, allegando una relazione tecnica. La tutela cautelare, respinta in primo grado, è stata poi oggetto di riforma in sede di appello con sollecitazione a una celere trattazione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata la prima doglianza. Le determinazioni impugnate hanno disposto un mutamento della precedente suddivisione delle zone di caccia tra le due squadre, istituendo una zona bianca con funzioni di sicurezza e inibitoria dell’attività venatoria. Il thema decidendum ruota attorno alla legittimità di tale scelta amministrativa.
Dalle emergenze documentali risulta che la richiesta di modifica del confine è stata oggetto di due pareri negativi espressi dall’A.T.C. CS3, rispettivamente il 29.10.2021 e il 21.11.2022. In tali atti tecnici è stato evidenziato che il confine preesistente era delineato in modo chiaro da una strada in terra battuta e da faggi di alto fusto, che la precedente assegnazione aveva già comportato un’estensione dell’area della controinteressata di oltre settecento ettari e che la squadra richiedente non avrebbe comunque potuto esercitare l’attività venatoria in un faggeto.
I pareri hanno inoltre qualificato la creazione della zona bianca come atto sproporzionato, recante danno ingiusto alla squadra ricorrente, e hanno letto la richiesta di modifica come modo surrettizio per conseguire l’assegnazione di territorio appetibile. Su tali rilievi puntuali e articolati la Regione non si è confrontata.
La scelta regionale di creare una zona bianca modificando il precedente assetto delle aree destinate all’attività venatoria risulta così adottata in assenza di adeguata valutazione del complesso degli elementi istruttori e di congrua motivazione. Il vizio si sostanzia in eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La domanda di annullamento è accolta, con annullamento degli atti impugnati e assorbimento della residua censura, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti della Regione Calabria in euro 4.000,00 oltre accessori, compensate per le restanti parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.