Quote latte: illegittima la compensazione nazionale per categorie prioritarie (Cons. Stato n. 10108 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione nazionale del prelievo supplementare sulle quote latte deve essere effettuata in via lineare tra tutti i produttori che hanno contribuito al superamento del quantitativo globale garantito, in proporzione ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascuno. Il diritto dell’Unione europea non consente allo Stato membro di introdurre categorie prioritarie di produttori esentati o privilegiati nella ripartizione. La riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ammette un solo criterio, quello proporzionale fissato dall’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. (CEE) n. 3950/92, come interpretato dalla Corte di Giustizia, sentenza 27 giugno 2019, causa C-348/2018. Ne consegue l’illegittimità degli atti di compensazione fondati su norme interne che derogano a tale criterio, con obbligo per l’amministrazione di rideterminare il prelievo.
Il Fatto
La società ricorrente impugna innanzi al TAR Veneto la comunicazione con cui AGEA ha reso noti gli esiti della compensazione nazionale del periodo 2002/2003, unitamente agli atti presupposti. Il primo grado si articola in una sentenza non definitiva, che respinge i motivi sui vizi propri degli atti e quelli generali e sospende il giudizio sui profili di illegittimità dell’assegnazione del quantitativo di riferimento individuale, e in una sentenza definitiva, che respinge anche questi ultimi, stante il giudicato formatosi sulla decisione del TAR Lazio concernente l’assegnazione delle quote.
La società propone appello, dolendosi in particolare del fatto che la compensazione sia stata effettuata per categorie prioritarie e non in via proporzionale tra tutti i produttori, in contrasto con il diritto unionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il nono motivo, incentrati sulla contrarietà a diritto unionale dell’art. 1, comma 8, l. n. 118/1999 e dell’art. 1, comma 5, l. n. 79/2000, che avevano previsto la compensazione per categorie privilegiate. Preliminarmente respinge le eccezioni di inammissibilità e ritiene la questione non preclusa dal giudicato, poiché il TAR Lazio si era pronunciato solo sull’assegnazione dei quantitativi individuali, senza assorbire le censure relative al meccanismo di compensazione.
Il motivo è fondato alla luce della Corte di Giustizia, sentenza 27 giugno 2019, causa C-348/2018. Tale pronuncia ha chiarito che l’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. (CEE) n. 3950/92 stabilisce l’unico criterio in base al quale effettuare la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, ossia la proporzionalità ai quantitativi di riferimento di ciascun produttore, non essendo previsto né rinviato agli Stati membri alcun diverso criterio.
Ne deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con obbligo per AGEA di rideterminare la compensazione in conformità alla decisione unionale; per tale ragione il Collegio non assorbe le ulteriori censure, onde orientare il successivo esercizio del potere.
Gli altri motivi sono respinti. In particolare, il Collegio esclude che l’omessa comunicazione dei dati della compensazione abbia leso la posizione della parte, interessata ai soli dati della propria posizione; richiama il principio secondo cui le garanzie procedimentali non si riducono a mero rituale, dovendo il privato allegare gli elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9183 del 2022). Quanto ai profili di illegittimità dell’assegnazione del Q.R.I., le censure sono dichiarate inammissibili, perché non colgono la ratio della sentenza che aveva opposto la preclusione del giudicato, non superabile per effetto delle successive pronunce europee (richiamate Kuhne & Heitz e Randstad).
Nota della Redazione
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