Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto superamento della prova orale dell’esame di avvocato (TAR Lombardia n. 3849 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, nelle more del giudizio, abbia partecipato alla sessione successiva dell’esame e l’abbia superata. La sopravvenienza del superamento della prova orale determina il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, perché il risultato utile richiesto con l’azione è ormai conseguito per altra via. La definizione della lite in tali termini giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il verbale della Commissione che aveva espresso valutazione insufficiente sul proprio elaborato nella prova scritta dell’esame di avvocato per la sessione 2024, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali, comunicata nell’area riservata del sito del Ministero della Giustizia.
Nel corso del giudizio, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione di merito, avendo partecipato alla sessione 2025 dell’esame e superato la prova orale il 15 giugno 2026, e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha verificato che la dichiarazione resa dalla ricorrente era inequivoca nel senso della sopravvenuta carenza di interesse. Il fatto sopravvenuto — il superamento della prova orale nella sessione 2025 — ha fatto venir meno l’utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall’eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione si fonda sul principio generale per cui l’interesse al ricorso deve sussistere non solo al momento della proposizione, ma anche al momento della decisione. Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, senza che il giudice sia chiamato a pronunciarsi sul merito della domanda.
Il Tribunale ha, quindi, dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando tra le parti le spese del giudizio, in ragione delle modalità di definizione della lite.
La compensazione delle spese si giustifica per la particolarità della vicenda, in cui la definizione del giudizio è determinata da un evento successivo e favorevole alla ricorrente, intervenuto medio tempore.
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Nota della Redazione
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