Condono edilizio in zona vincolata: irrilevante il parere paesaggistico (Cons. Stato n. 10115 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se congiuntamente preesistenti al vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, prive di aumento di superficie e assistite dal previo parere dell’Autorità preposta. Non è condonabile l’intervento che abbia comportato nuove superfici e nuova volumetria in zona vincolata, anche a carattere relativo. Il Comune che nega la sanatoria per un abuso maggiore in area vincolata non deve acquisire il parere di compatibilità paesaggistica, risultando superfluo un vaglio privo di presupposti. Il provvedimento di diniego ha natura vincolata e non richiede motivazione ulteriore rispetto alla descrizione dell’abuso e all’obiettiva insistenza del vincolo.
Il Fatto
La proprietaria di un immobile per civile abitazione in un complesso residenziale di Napoli aveva realizzato, ad inizio 2003, opere esterne consistenti nell’ampliamento del piano terra di un preesistente manufatto adibito a ricovero di animali e attrezzi, con incremento della superficie utile residenziale. Presentava quindi istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, versando i relativi oneri.
Il Comune comunicava i motivi ostativi, rilevando che l’intervento ricadeva in area soggetta a vincolo paesaggistico imposto con D.M. 24.1.1953 e non era quindi suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), della legge n. 326/2003. Seguiva il diniego dirigenziale. Il TAR Campania rigettava il ricorso e la proprietaria appellava, deducendo violazione della normativa sul condono e delle prescrizioni del PRG e del Piano Paesaggistico di Posillipo, oltre a difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo al ricorrere congiunto di quattro condizioni: realizzazione anteriore al vincolo, conformità urbanistica, assenza di aumento di superficie e previo parere dell’Autorità di tutela. In ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno prodotto nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, assoluto o relativo (Cons. Stato, Sez. VI, n. 425 del 2020).
La Corte rileva che l’art. 33, comma 8, del PRG vieta l’incremento dei volumi esistenti nelle aree ricadenti nei perimetri delle zone P.I., PIR e RUA dei PTP Agnano-Camaldoli e Posillipo. Il vincolo paesaggistico, intervenuto con il D.M. 24.1.1953, preesisteva all’abuso e ha carattere assoluto, non rimovibile da alcun atto contrario dell’Amministrazione. Il manufatto ricade in zona B), sottozona Bb, e dunque in area vincolata, esclusa da ogni edificazione, anche minima: l’abuso non era in alcun modo condonabile.
Irrilevante è poi l’adozione del diniego senza il parere di compatibilità paesaggistica. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la valutazione comunale di inammissibilità del condono per un intervento non rientrante negli abusi minori e realizzato in zona vincolata, accompagnata dal rilievo dell’inesistenza dei presupposti per coinvolgere la Soprintendenza, risponde all’esigenza di economicità dell’azione amministrativa, essendo superflua ogni verifica di compatibilità quando mancano i presupposti di legge della sanatoria (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3903 del 2018).
Nessun rilievo assume, infine, il silenzio del provvedimento sul vincolo di cui all’art. 33, comma 8, del PRG. Il diniego ha carattere vincolato e non richiedeva motivazione diversa dalla descrizione dell’abuso, considerata la circostanza obiettiva dell’insistenza di un vincolo assoluto sull’area. L’appello è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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