Revoca del contributo e danno ingiusto da annullamento per vizio procedimentale (C.G.A.R.S. n. 418 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale o in sede di ricorso straordinario di un provvedimento di revoca di un contributo pubblico, fondato esclusivamente su un vizio procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento, non determina di per sé un danno ingiusto risarcibile quando un successivo e autonomo provvedimento di revoca, non impugnato o confermato dal giudice amministrativo, abbia definitivamente privato il beneficiario del contributo per ragioni sostanziali. In tal caso l’interesse del privato alla conservazione del finanziamento è venuto meno per effetto di un atto divenuto definitivo, cosicché la domanda risarcitoria proposta per l’illegittimità del primo provvedimento deve essere respinta nel merito, restando assorbita ogni questione in rito sulla tempestività del ricorso di primo grado.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola e agrituristica, aveva ottenuto nel 1998 un contributo regionale per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da destinare all’attività agrituristica. Il finanziamento era stato revocato con un primo provvedimento del 1999 e con un successivo decreto del 2000.

Avverso tali atti il ricorrente aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, accolto nel 2003 con annullamento fondato sulla sola mancata comunicazione di avvio del procedimento. Nel frattempo l’amministrazione aveva chiesto la restituzione delle somme anticipate; il giudice civile aveva declinato la giurisdizione, così la controversia risarcitoria è approdata davanti al giudice amministrativo. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 496 del 2023 ha respinto la domanda, e il ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ha esaminato anzitutto un profilo in rito, sollevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., relativo alla tempestività del ricorso di primo grado. La questione è stata sottoposta al contraddittorio delle parti con ordinanza collegiale n. 854 del 2025.

La Sezione ha tuttavia ritenuto di poter decidere la controversia nel merito, ove la domanda risarcitoria risulta comunque infondata per assenza di un danno ingiusto risarcibile. Il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione documentale della vicenda.

Il contributo concesso nel 1998 era stato oggetto di una prima revoca nel 1999 e nel 2000, poi annullata in sede di ricorso straordinario per il solo vizio procedimentale, senza alcun accertamento di illegittimità sostanziale. Successivamente lo stesso contributo è stato revocato con un nuovo e autonomo decreto, adottato perché la società beneficiaria non era in possesso del necessario nulla osta all’esercizio dell’attività agrituristica ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 25/1994.

Quest’ultimo provvedimento di revoca è stato impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 953 del 2007, mai impugnata. Il secondo provvedimento di revoca è dunque divenuto definitivo.

Da qui la conclusione: il titolo che fondava la pretesa economica del ricorrente è venuto meno per effetto di un atto ormai stabile, che ha privato il beneficiario del contributo per una ragione sostanziale rimasta incontestata. Ogni asserito profilo di illegittimità del primo provvedimento risulta superato dal successivo decreto di revoca, confermato in sede giurisdizionale. Mancando l’ingiustizia del danno, l’appello è stato respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite in favore dell’amministrazione regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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