Appello avverso ordinanza del giudice dell’ottemperanza: solo i provvedimenti decisori sono impugnabili (Cons. Stato n. 10114 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: l’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio. Le ordinanze a contenuto ordinatorio o istruttorio, quali quella che dispone la sostituzione del commissario ad acta, sono prive di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva e non sono impugnabili. L’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., nel richiamare gli artt. 91 e ss. cod. proc. civ., impone la statuizione sulle spese solo ai provvedimenti decisori; il regolamento delle spese presuppone la definizione dell’ottemperanza. La sospensione dei giudizi di ottemperanza ex art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001 non opera quando, secondo valutazione prospettica, nessun nuovo debito può insorgere a carico dell’amministrazione.

Il Fatto

Un ricorrente, nel contesto di un giudizio di ottemperanza instaurato per ottenere l’esecuzione di una pronuncia del giudice civile resa in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ha proposto quella che ha qualificato come reclamo avverso la perdurante inesecuzione. Il TAR Lazio, con ordinanza collegiale, ha fornito chiarimenti sulla nomina di un nuovo commissario ad acta, ha respinto la richiesta di astreintes e ha escluso la liquidazione delle spese, stante il carattere meramente ordinatorio del provvedimento.

Il ricorrente ha appellato la sola statuizione sulle spese, dolendosi del mancato regolamento delle stesse in assenza dei presupposti tassativi previsti dalla legge processuale. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio. La causa è stata decisa in camera di consiglio, previa verbalizzazione dell’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. in ordine a una questione di rito rilevabile d’ufficio sull’ammissibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affrontato la questione della sospensione del processo. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, novellato dal d.l. n. 117/2025 convertito in legge n. 148/2025, dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso. Le ordinanze della Sezione n. 6811 e 6813 del 2025 ne avevano affermato l’applicazione indistinta a ogni fase e grado. Il Consiglio di Stato ha tuttavia valorizzato la ratio della norma, volta a concedere all’amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti: la sospensione presuppone che un debito vi sia o possa determinarsi. Poiché, secondo una valutazione prospettica, il giudizio era destinato al rigetto delle pretese, nessun nuovo debito sarebbe insorto e la ragione della sospensione è venuta meno.

Nel merito, l’appello è stato dichiarato inammissibile. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. ammette l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza, dovendosi distinguere tra provvedimenti decisori e non decisori. L’ordinanza che ha sostituito il commissario ad acta rimasto inerte costituisce atto ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva.

Il Collegio ha escluso che il nomen iuris di reclamo attribuito dalla parte all’istanza possa mutarne la natura. Il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è il rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia: quest’ultima giustifica un incidente di esecuzione finalizzato a provvedimenti ordinatori o istruttori. Rileva il contenuto dell’istanza, non la qualificazione data dalla parte.

L’appello è stato comunque dichiarato infondato nel merito. L’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. prevede la pronuncia sulle spese quando il giudice “emette una decisione”; il rinvio agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. richiama la sentenza che chiude il processo. Il codice contempla il regolamento delle spese per provvedimenti non definitivi solo quando lo dispone espressamente, come in materia cautelare ex art. 57 cod. proc. amm. Il giudizio di ottemperanza è una vicenda dinamica, che si conclude solo con l’avvenuta ottemperanza: solo allora è possibile un regolamento delle spese che consideri tutte le attività svolte. Il Collegio ha richiamato le ordinanze Cons. Stato, Sez. II, n. 7591 del 2025 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7260 del 2025. In via subordinata, una compensazione avrebbe trovato fondamento nella reciproca soccombenza, avendo il TAR respinto la domanda di astreintes. L’appellante è stato condannato alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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