Condono edilizio in zona vincolata: irrilevante il parere paesaggistico (Cons. Stato n. 10117 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale non sono sanabili quando hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria, a nulla rilevando che il vincolo sia di natura relativa o assoluta. Il condono edilizio presuppone la conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistiche e la sua riconducibilità agli abusi minori, senza incremento di superficie. Il diniego comunale di sanatoria per interventi non rientranti tra gli abusi minori e realizzati in zona vincolata costituisce atto vincolato: è superflua la preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica, mancando i presupposti di legge della condonabilità. Il carattere vincolato dell’atto esclude parimenti la necessità di una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione dell’abuso e al richiamo del vincolo assoluto insediato sull’area, nonché l’obbligo di un diverso esito in esito al preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il Fatto

La proprietaria di un immobile per civile abitazione e delle aree antistanti, sito in un complesso residenziale di Napoli, eseguiva nel 2003 alcune opere esterne che ampliavano il piano primo di una preesistente costruzione adibita a ricovero di animali e attrezzi, portando la superficie utile residenziale da 30 a 101 metri quadrati. Presentava quindi istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, versando i relativi oneri concessori.

Con preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il Comune rappresentava i motivi ostativi, ritenendo l’intervento non sanabile per la sua collocazione in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale imposto con D.M. del 24 gennaio 1953, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), della stessa legge. Seguivano osservazioni dell’interessata e, nel 2017, il diniego definitivo. Il TAR Campania rigettava il ricorso con sentenza n. 4815/2020; da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 425 del 2020: le opere realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni, tra cui la loro riconducibilità agli abusi minori senza aumento di superficie. Resta ferma l’esclusione della sanatoria per gli interventi che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona vincolata.

Sul piano urbanistico, il Collegio richiama l’art. 33, comma 8, del PRG, che per le aree in sottozona Bb ricadenti nei perimetri delle zone P.I., PIR e RUA del Piano territoriale paesistico Posillipo vieta l’incremento dei volumi esistenti. Il vincolo paesaggistico del 1953 preesisteva all’abuso e ha carattere assoluto, non rimovibile mediante atti di segno contrario dell’Amministrazione.

Accertato che il manufatto ricade in zona B), sottozona Bb, e dunque in area vincolata, il Collegio conclude che l’abuso non era in alcun modo condonabile. Ne segue l’assorbente rilievo dell’assenza del parere di compatibilità paesaggistica: secondo Cons. Stato, Sez. VI, n. 3903 del 2018, la valutazione dell’Amministrazione circa l’inammissibilità del condono risponde all’esigenza di economicità dell’azione amministrativa, essendo superflua ogni verifica di compatibilità quando mancano i presupposti di legge della sanatoria.

Né assume rilievo il silenzio del provvedimento impugnato sul predetto art. 33, comma 8, del PRG, atteso il carattere vincolato dell’atto, che non richiedeva motivazione diversa dalla descrizione dell’abuso e dalla obiettiva insistenza del vincolo assoluto sull’area. Per la stessa ragione il Collegio esclude la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, non essendo consentito altro esito. L’appello è pertanto infondato e il rigetto consegue alla soccombenza sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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