Sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza Pinto non appellabile (Cons. Stato n. 10113 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze con cui il giudice amministrativo dichiara la sospensione del processo disposta direttamente dalla legge non sono appellabili. L’art. 79, comma 3, c.p.a. ammette l’appello avverso le sole ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’art. 295 c.p.c., norma che riguarda esclusivamente la sospensione per pregiudizialità di altri processi. Il provvedimento che recepisce una sospensione legale ha carattere meramente dichiarativo di un effetto già prodotto dalla norma e resta estraneo al perimetro dell’impugnazione. L’appello diviene ammissibile solo in presenza di un errore o travisamento di fatto, cioè quando la sospensione ex lege sia disposta fuori dai propri presupposti. La proposizione di un rimedio non previsto da alcuna disposizione di legge giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso nel 2024 un giudizio di ottemperanza davanti al TAR Umbria per l’esecuzione di un decreto del giudice ordinario, recante condanna al pagamento di somme per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001. Il titolo era stato emesso anteriormente al 31.12.2021.
Il TAR, con ordinanza collegiale n. 136/2025, aveva disposto la sospensione ex lege del procedimento in applicazione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), legge n. 207/2024, nel testo vigente alla data dell’ordinanza. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti al Consiglio di Stato, contestando la sussistenza dei presupposti della sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio una questione di rito concernente l’ammissibilità dell’appello, dandone avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. L’appello è stato dichiarato manifestamente inammissibile.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 79, comma 3, c.p.a.: solo le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sono appellabili. La norma processualcivilistica circoscrive l’istituto alla sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità di altri processi. Non rientrano in quel perimetro, secondo Cass., Sez. Un., 1.10.2003 n. 14670, i casi di sospensione previsti direttamente dalla legge. Ne deriva che il provvedimento che la dispone ha carattere meramente dichiarativo di un effetto legale e non è impugnabile.
Il Collegio ha poi escluso che ricorresse un’ipotesi di errore o travisamento di fatto, idonea in astratto a giustificare l’appello, richiamando Cass., Sez. Un., 29.7.2021 n. 21763, Cass., Sez. VI, 1.4.2021 n. 9057 e Cons. St., ad. plen., 22.3.2024 n. 4. La fattispecie concreta ricadeva pienamente nella previsione normativa, trattandosi di somme liquidate fino al 31.12.2021.
La Corte ha chiarito che la sospensione generalizzata dei giudizi di ottemperanza opera a prescindere dallo stato del procedimento amministrativo di pagamento, dalla documentazione già presentata e dalla volontà del creditore di avvalersi della facoltà di rinnovo. Ha inoltre dato conto della novella recata dal d.l. n. 117/2025, convertito in legge n. 148/2025, che ha trasformato la facoltà in obbligo di rinnovo della domanda entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza, prorogando la sospensione fino al 21 gennaio 2027.
Richiamando la propria precedente ordinanza Cons. St., Sez. III, 16.7.2025 n. 6246, il Collegio ha posto la sospensione in relazione alla possibilità di rinnovare la domanda e all’impegno dell’amministrazione a pagare entro sei mesi dalla formalizzazione della stessa. Ha escluso profili di incostituzionalità, ravvisando una giustificazione oggettiva e razionale, un limite temporale circoscritto e nessun onere sproporzionato per il creditore. La proposizione di un rimedio non previsto ha comportato la condanna alle spese, liquidate in euro 500 onnicomprensivi.
Nota della Redazione
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