Interdittiva antimafia atipica e cessione di ramo d’azienda quale schermo della infiltrazione (TAR Lombardia n. 1110 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia atipica può essere adottata anche nei confronti di un’impresa individuale che, poco prima dell’adozione del provvedimento, abbia acquisito un ramo d’azienda da una società poi destinataria di interdittiva, quando l’operazione sia stipulata con riserva di proprietà e il cessionario si trovi in una posizione di soggezione economica verso il cedente. La valutazione prefettizia, di natura tecnico-discrezionale, si articola in una diagnosi dei fatti e in una prognosi di permeabilità criminale. Il sindacato del giudice amministrativo si svolge secondo la regola del “più probabile che non”: l’ipotesi di pericolo è attendibile quando gli elementi di conferma, anche indiziari, siano preponderanti rispetto agli elementi di esclusione. Il difetto di un coinvolgimento personale diretto del titolare non esclude di per sé l’infiltrazione indiretta.

Il Fatto

La ricorrente è un’impresa individuale costituita il 15.1.2020 per l’esercizio di bar e tavola fredda, con unità operativa in Milano. Il 21.1.2020 stipulava con una società il contratto di cessione di ramo d’azienda, con riserva di proprietà ex art. 1523 cod. civ. e pagamento del prezzo in rate. Pochi giorni prima la ricorrente era stata dipendente della stessa società cedente.

La Prefettura di Milano, all’esito di verifiche ex d.lgs. n. 159/2011, adottava il 24.6.2021 una informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 89-bis, 84, comma 4, e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, fondandola su una nota della DDA, su due interdittive del Prefetto di Monza e Brianza e su un’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palermo. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che respingeva l’istanza cautelare. Il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, respingeva l’istanza di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio accoglie l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa erariale sul deposito documentale del 7.3.2025, non essendo stata proposta istanza ex art. 54 cod. proc. amm. né risultando impedimenti oggettivi.

Nel merito, il TAR ricostruisce la disciplina dell’interdittiva antimafia atipica, richiamando la Adunanza Plenaria n. 3/2018 e la Corte costituzionale n. 57/2020. L’interdittiva ha natura cautelare e preventiva e non sanziona condotte, ma anticipa la tutela della legalità contro il pericolo di infiltrazione. Il Prefetto deve verificare che gli elementi fattuali, anche tipizzati, siano dotati di individualità, concretezza e attualità. Il giudice non accerta la certezza dell’infiltrazione, ma la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale.

Il Collegio dedica particolare attenzione alla regola probatoria del “più probabile che non”. L’enunciato va esaminato sugli elementi di conferma e di esclusione, provabili anche in via indiziaria ex art. 2729 cod. civ., ed è ritenuto vero quando gli elementi di conferma siano preponderanti rispetto a quelli di esclusione. Il giudice amministrativo è “attento custode” delle condizioni di tassatività sostanziale e processuale, nel bilanciamento tra art. 41 Cost. e l’interesse statale al contrasto delle mafie.

Applicando tali coordinate, il TAR ritiene infondate le censure. La cessione del ramo d’azienda, intervenuta poco prima dell’interdittiva, appariva finalizzata a consentire la prosecuzione dell’attività economica per il tramite di un altro soggetto. La cessionaria, ex dipendente, si trovava in posizione di soggezione economica; la riserva di proprietà escludeva una reale autonomia gestionale. Del tutto ragionevole è dunque la valutazione prefettizia sul ruolo di prestanome e sulla permeabilità indiretta dell’impresa. Irrilevanti gli argomenti difensivi sull’estraneità a indagini e sull’autonomia gestionale. Le conseguenze economiche negative non costituiscono vizio di legittimità.

Il ricorso è respinto, con condanna alle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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