Inappellabile l’ordinanza dell’ottemperanza che sostituisce il commissario inerte (Cons. Stato n. 10116 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: l’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali decisori, con esclusione di quelli ordinatori e istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. Rientra in tale categoria l’ordinanza che, su istanza della parte, sostituisce il commissario ad acta rimasto inerte: essa non è appellabile. Il nomen iuris di “reclamo” utilizzato dalla parte è irrilevante, poiché il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia. Il provvedimento ordinatorio non deve pronunciarsi sulle spese, perché la statuizione sulle spese è riservata ai provvedimenti decisori, salvo espressa deroga di legge.

Il Fatto

La vicenda nasce da un giudizio di ottemperanza instaurato per ottenere l’esecuzione di una pronuncia del giudice civile che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, ai sensi della c.d. legge Pinto. Il TAR Lazio, Sezione Seconda, con sentenza aveva ordinato l’esecuzione. Successivamente, su istanza della parte che lamentava la perdurante inesecuzione e qualificava la propria richiesta come “reclamo”, il TAR ha emesso un’ordinanza collegiale con cui ha reiterato l’ordine di esecuzione nei confronti del commissario ad acta, ha respinto la domanda di astreintes e ha escluso la liquidazione delle spese.

Il ricorrente ha appellato questa ordinanza, dolendosi del mancato regolamento delle spese e assumendo che la motivazione del TAR esulasse dai casi tassativi previsti dalla legge processuale. Si è costituito il Ministero intimato. La causa è giunta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025, nel corso della quale è stato dato avviso della sussistenza di una questione di rito, rilevabile d’ufficio, sull’ammissibilità dell’appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esclude la sospensione del processo. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in legge n. 148/2025, prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso. La Sezione, prendendo atto del proprio orientamento espresso con le ordinanze n. 6811 e 6813 del 2025, ne individua però la ratio: concedere all’Amministrazione un lasso temporale per adempiere ai propri debiti. Dove, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese e nessun nuovo debito insorge, la ragione della sospensione viene meno e il giudizio può essere definito per la ragione più liquida.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la distinzione tra provvedimenti decisori e provvedimenti ordinatori o istruttori. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. limita l’impugnazione ai provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza, dovendosi escludere quelli privi di attitudine al giudicato e di immediata lesività. L’ordinanza impugnata, che ha sostituito il commissario rimasto inerte, è appunto provvedimento ordinatorio e come tale non appellabile.

Irrilevante è la qualificazione data dalla parte alla propria istanza come “reclamo”. Il Collegio chiarisce che il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è il rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia; quest’ultima giustifica un incidente di esecuzione volto a provvedimenti ordinatori. Il nomen iuris resta quindi ininfluente rispetto al contenuto dell’istanza.

L’appello è comunque infondato. La pronuncia sulle spese compete ai soli provvedimenti decisori: lo si desume dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm., che la prevede “quando emette una decisione”, dal rinvio agli artt. 91 e ss. cod. proc. civ. e dalla deroga espressa in materia cautelare di cui all’art. 57 cod. proc. amm.. Il Collegio richiama le ordinanze Cons. Stato n. 7591 del 2025 e n. 7260 del 2025, che non provvedono sulle spese in analoghe fattispecie. Il giudizio di ottemperanza, vicenda dinamica, si conclude solo con l’avvenuta ottemperanza, ed è in tale sede che le spese possono essere regolate. Il rigetto dell’appello comporta la condanna dell’appellante alle spese, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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