Tariffa forense orientativa e non vincolante per il giudice sulle spese (Cons. Stato n. 10119 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tariffa forense, che pure fissa importi minimi, è vincolante solo nei rapporti tra l’avvocato e il proprio cliente e non anche nei confronti del giudice, il quale resta vincolato alla sola legge processuale, che non rinvia alle tariffe. Il principio di riserva di legge in materia processuale impedisce di introdurre norme processuali mediante fonti secondarie, in difetto di espressa autorizzazione della fonte primaria. Ne consegue che la tariffa costituisce per il giudice mero parametro di orientamento e ben può giustificarsi una quantificazione delle spese inferiore al minimo di fascia, in considerazione delle circostanze specifiche e della natura del contenzioso. La sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza presuppone un debito da soddisfare o che possa determinarsi: ove il giudizio sia destinato al rigetto, la sua ragion d’essere viene meno e il processo può essere definito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal decreto della Corte di appello di Perugia n. 301/2019 la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Umbria, che lo accoglieva solo in parte, rigettando la domanda di condanna alle astreintes e liquidando le spese di lite in 500 euro.
Il ricorrente appella quella sentenza limitatamente al capo sulle spese, deducendo con un unico motivo che l’importo liquidato sarebbe illegittimamente inferiore ai minimi fissati dal d.m. n. 55/2014. Si costituisce l’Amministrazione intimata. La causa passa in decisione alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione della sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in legge n. 148/2025, dispone che fino al 21 gennaio 2027 i creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che quelli in corso sono sospesi. Il Collegio richiama le ordinanze collegiali della Sezione n. 6811 e n. 6813 del 2025, che avevano letto la littera legis come sospensione indistinta di ogni fase e grado, e la Cons. Stato, sez. III, n. 5217 del 2025, che aveva esteso la sospensione anche al capo accessorio sulle spese richiamando la Corte cost. n. 77/2018.
Il Collegio ritiene tuttavia di non dover sospendere il processo. La ratio della sospensione è concedere all’Amministrazione un lasso di tempo per adempiere ai propri debiti e opera dunque solo laddove un debito ci sia o possa determinarsi all’esito del giudizio. Se, secondo una valutazione prospettica, l’ottemperanza è destinata a concludersi con il rigetto delle pretese, nessun nuovo debito insorge e la sospensione perde la sua ragion d’essere: per la ragione più liquida il giudizio può essere definito. È quanto accade nel caso concreto, in cui l’appello è da respingere.
Nel merito, l’appello investe solo il capo sulle spese. Il capo che ha rigettato la domanda di condanna alle astreintes non è stato impugnato ed è passato in giudicato: in primo grado vi è stata dunque una parziale soccombenza, con rilevanza sulla determinazione delle spese anche in assenza di espressa compensazione.
Il cuore della decisione riguarda la natura della tariffa forense. Ad avviso del Collegio, essa fissa sì importi minimi, ma è vincolante solo nei rapporti tra l’avvocato e il cliente, non anche per il giudice, vincolato alla sola legge processuale, che non rinvia alle tariffe. Il principio di riserva di legge in materia processuale non consente di introdurre norme processuali mediante fonti secondarie, quanto meno in difetto di espressa autorizzazione della fonte primaria. La tariffa è quindi per il giudice parametro di orientamento — come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 8913 del 2025 e dalla giurisprudenza ivi citata — e ben può giustificarsi una quantificazione delle spese inferiore al minimo di fascia in ragione delle circostanze specifiche e della natura del contenzioso. La liquidazione di 500 euro disposta dal TAR è pertanto ragionevole e merita conferma; le spese del grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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