Rinnovo patentino tabacchi: prevale la disciplina sopravvenuta e il divieto di prossimità al distributore automatico (TAR Calabria n. 1560 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio, trova applicazione il principio tempus regit actum, dovendosi valutare la fattispecie alla luce della normativa vigente al momento in cui l’amministrazione provvede sull’istanza, e non all’epoca della sua presentazione. Ne consegue che il rinnovo è subordinato alla sussistenza delle medesime condizioni previste per il rilascio, ivi incluso il divieto di cui all’art. 7, comma 4, del d.m. 38/2013, che preclude la concessione del patentino quando presso la rivendita più vicina, sita a distanza inferiore a quella normativa, sia installato un distributore automatico di tabacchi lavorati. La disciplina delle rivendite speciali, inclusa la facoltà di deroga alle distanze minime, non è applicabile ai patentini, che costituiscono una mera espansione di una preesistente struttura di vendita.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un patentino per la vendita di generi di monopoli in un comune con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, sito a 238 metri da un distributore automatico, presentava istanza di rinnovo in data 16.12.2020. Ottenuta un’autorizzazione provvisoria, l’amministrazione emanava successivamente un provvedimento di rigetto dell’istanza e di soppressione del patentino, avverso il quale la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione di diverse fonti normative, l’eccesso di potere per irragionevolezza della mancata deroga alla distanza minima e l’illegittima applicazione retroattiva di una disciplina più restrittiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso i primi due motivi di ricorso, incentrati sull’applicazione retroattiva del d.m. 51/2021, affermando la cogenza del principio tempus regit actum, in forza del quale l’amministrazione deve applicare la disciplina vigente al momento dell’emanazione del provvedimento, e non quella in vigore all’epoca della presentazione dell’istanza. Il Collegio ha precisato che la regola del tempus regit actionem costituisce un’eccezione circoscritta alle procedure di pubblica selezione, fondate su un bando che fissa preventivamente le regole del procedimento.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 4, comma 2-bis, del d.m. 38/2013, introdotto dal d.m. 51/2021, che disciplina la deroga alle distanze minime per le rivendite speciali. Il TAR ha precisato che il patentino si differenzia dalle rivendite speciali, costituendo un’autorizzazione complementare a una preesistente struttura di vendita e non potendo, pertanto, beneficiare di un’interpretazione estensiva o analogica di una disciplina riferita a un istituto differente.
Il TAR ha, infine, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il rilascio o il rinnovo del patentino è precluso quando, a distanza inferiore a quella normativamente stabilita, sussista una rivendita con distributore automatico di tabacchi. Tale circostanza, integrante un limite invalicabile alla discrezionalità amministrativa, rendeva legittimo il provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ne ha escluso la fondatezza per la mancata dimostrazione dell’illecito e del danno, nonché per l’assenza di un nesso causale con il comportamento dell’amministrazione. La richiesta di CTU è stata respinta in quanto meramente esplorativa, volta a supplire alle carenze allegatorie della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate in ragione del mutamento normativo verificatosi in corso di procedimento.
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Nota della Redazione
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