Carta docente, inottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3947 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione che non abbia dato esecuzione al titolo esecutivo formatosi su sentenza del giudice ordinario, che riconosce al docente il diritto all’accredito del contributo per la carta docente, va condannata a dare integrale esecuzione, essendo sufficiente l’allegazione dell’inadempimento non contestato. Il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, deve ritenersi infruttuosamente decorso allorché l’Amministrazione non completi le procedure di spesa entro centoventi giorni dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e assegna un termine all’Amministrazione. La penale di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. non va disposta quando il contenzioso abbia carattere seriale e non siano attuali i presupposti, salva la possibilità di provvedervi su istanza di parte.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 19 novembre 2024 che accerta il suo diritto a ottenere la carta docente con accredito dell’importo di euro 500,00. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 27 novembre 2024, ma è rimasto inadempiuto.
Non essendo stata proposta impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria in data 29 maggio 2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e, di fronte all’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo.
Su questa base il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Una volta decorso inutilmente tale termine, è previsto l’intervento del commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario delegato, che adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Ha inoltre precisato che l’incarico può essere svolto avvalendosi, ove occorra, della struttura organizzativa regionale.
Quanto alla richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti, in ragione del carattere seriale del contenzioso e delle connesse difficoltà di pronta esecuzione. Il Collegio ha comunque precisato che alla relativa condanna potrà provvedersi, su istanza della parte ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di euro 1000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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