Scatti stipendiali docenti universitari: soccorso istruttorio e autoresponsabilità (TAR Veneto n. 1016 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti universitari, ai sensi dell’art. 6, comma XIV, della legge n. 240/2010, il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di indizione e dal regolamento di Ateneo deve essere dichiarato dall’istante mediante autocertificazione. Il soccorso istruttorio attivato dall’amministrazione vale a segnalare le difformità della domanda, ma non trasferisce sull’Ateneo l’onere di integrare la domanda stessa né di supplire all’inerzia del candidato. La comunicazione delle criticità ostative, ancorché non formalmente qualificabile come preavviso di rigetto, soddisfa la finalità partecipativa dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’esclusione per difetto di un requisito essenziale non integra una valutazione di merito riservata alla Commissione, ma un accertamento vincolato che legittima l’arresto anticipato della procedura.
Il Fatto
Un professore di prima fascia in servizio presso un Ateneo veneto presentava domanda di valutazione per il riconoscimento dello scatto stipendiale biennale, maturato nel periodo compreso tra l’1-10-2024 e il 31-12-2024, nella procedura indetta con decreto rettorale del 7-4-2025. Nella relazione allegata il docente ometteva la dichiarazione di partecipazione ad almeno il 75% delle riunioni del consiglio di dipartimento e indicava una delle pubblicazioni scientifiche con data editoriale 2024.
Il Servizio competente segnalava per e-mail, lo stesso giorno della presentazione, le difformità riscontrate, invitando a ripresentare la domanda entro il termine di scadenza. Non essendo pervenuto alcun riscontro, l’Ateneo comunicava che la domanda non sarebbe stata trasmessa alla Commissione e sarebbe stata qualificata come mancata presentazione della domanda. Seguivano l’interlocuzione con il ricorrente, la conferma della determinazione da parte del Rettore e l’approvazione degli atti della procedura senza l’inserimento del nominativo. Il docente impugnava gli atti davanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Tribunale rileva che l’amministrazione ha puntualmente informato l’interessato delle difformità già con la comunicazione del 29-4-2025, in un procedimento interamente gestito per via telematica, come previsto dall’avviso. Le successive note e interlocuzioni dimostrano che il docente era pienamente edotto delle criticità, degli oneri dichiarativi e delle conseguenze della mancata regolarizzazione. La finalità partecipativa della norma risulta dunque comunque assicurata.
Il secondo motivo, fondato sugli artt. 6 e 18 della legge n. 241/1990, è parimenti infondato. Il modulo di domanda richiedeva espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di partecipazione alle riunioni del consiglio di dipartimento. Il Collegio interpreta l’art. 18 nel senso che all’amministrazione spetta l’acquisizione d’ufficio degli elementi necessari a verificare le dichiarazioni, ma non la sostituzione del candidato nella presentazione delle stesse. In ogni caso l’Ateneo non disponeva del dato relativo alle pubblicazioni; era quindi onere dell’istante fornirlo. A fronte della mancata integrazione, opera il principio di autoresponsabilità.
Infondato è anche il terzo motivo. La domanda era inammissibile perché priva degli elementi richiesti dagli artt. 3 e 4 dell’avviso, e non doveva essere sottoposta alla Commissione, alla quale è affidato il solo compito di valutare l’attività didattica, di ricerca e gestionale. L’art. 5, comma 2, dell’avviso consente l’esclusione per difetto dei requisiti in qualsiasi momento della procedura, con decreto motivato del Rettore.
Il quarto motivo è inammissibile, perché il provvedimento impugnato è plurimotivato e l’infondatezza del secondo motivo impedisce di trarre utilità dall’accoglimento. Nel merito, il Collegio richiama l’art. 4 dell’avviso, che richiede tre prodotti scientifici pubblicati e inseriti nel catalogo di Ateneo nel biennio solare precedente, e il consolidato indirizzo secondo cui l’opera deve essere pubblicata in senso sostanziale, cioè accessibile al pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5882 del 2009). La valutazione del requisito costituiva un accertamento obiettivo e vincolato, non rimesso alla Commissione.
Anche il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse, con le medesime ragioni esposte al capo precedente. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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