Interdittiva antimafia e reati-spia: sufficiente la condanna per associazione finalizzata al narcotraffico (TAR Sicilia n. 1011 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione; il pericolo di infiltrazione va accertato con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del “più probabile che non”. L’art. 85, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159/2011 impone di estendere lo screening ai familiari conviventi maggiorenni dell’imprenditore individuale, sicché le controindicazioni a loro carico assumono rilevanza immediata e non indiretta. La condanna del familiare convivente per un reato-sentinella ex art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 integra il presupposto dell’informativa interdittiva, senza che l’Amministrazione debba procedere a ulteriori apprezzamenti discrezionali. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.
Il Fatto
Su richiesta del Comune di Barrafranca, il Prefetto di Enna ha emesso un’informazione antimafia interdittiva nei confronti della titolare di un’impresa individuale, esercente attività di bar. La prognosi di rischio si fondava sulla riconducibilità di fatto dell’impresa al figlio maggiorenne convivente, desunta da intercettazioni e da risultanze investigative acquisite in un procedimento penale.
Il figlio era stato condannato dal Tribunale di Enna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, oltre ad avere precedenti e a essere sottoposto a sorveglianza speciale. L’informazione dava conto anche della contiguità del medesimo a esponenti di un clan e della frequentazione del locale da parte di soggetti controindicati. Il Comune dichiarava quindi l’inefficacia della SCIA, ordinando la cessazione dell’attività. La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge il ricorso, confermando la delibazione cautelare. Richiamando i consolidati indirizzi della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ribadisce che l’interdittiva antimafia non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, con valutazione unitaria e non atomistica degli indizi.
Quanto alla posizione della ricorrente, la sua incensuratezza e l’estraneità alla vicenda penale del figlio sono ritenute irrilevanti. In forza dell’art. 85, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 i pregiudizi del familiare convivente maggiorenne assumono diretta pregnanza, ben oltre il mero dato parentale, delineando una cointeressenza economica incentrata sulla gestione dell’impresa.
Il Collegio ritiene inconferenti gli assegni postali prodotti a prova dell’acquisto del bar con risorse proprie, poiché da essi non emerge la provenienza della provvista e la giustificazione copre solo una parte del prezzo. Quanto all’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso nella sentenza di condanna, il TAR osserva che proprio la natura di reato-sentinella della fattispecie contestata corrobora le inferenze del Prefetto.
Sul punto il Collegio dà conto della distonia giurisprudenziale: secondo un primo indirizzo il rinvio a giudizio per uno dei reati dell’art. 84, comma 4, lett. a) impone l’effetto interdittivo, mentre secondo altro indirizzo il Prefetto deve vagliare il contenuto intrinseco delle risultanze penali. Il TAR aderisce al primo orientamento; in ogni caso rileva che nel caso concreto l’Amministrazione non ha operato alcun automatismo, avendo innestato il dato penale sulla base istruttoria complessivamente esaminata.
Respinto anche il motivo sulla motivazione, il Collegio esclude che la valutazione prognostica sia disancorata dagli elementi indiziari, in linea con l’art. 3 legge n. 241/1990. Dall’infondatezza delle censure sull’informazione consegue l’infondatezza dell’illegittimità derivata del provvedimento comunale, di carattere vincolato. Le spese sono poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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